dic
06

Le modifiche al Codice di procedura civile introdotte dalla Legge di stabilità 2012

Riportiamo di seguito, in una comoda appendice di aggiornamento, le modifiche al Codice di procedura civile introdotte dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità 2012), in vigore dall’1 gennaio 2012.

Appendice di aggiornamento al Codice di procedura civile (.pdf)

dic
02

Pubblicato l’articolo “Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.L. n. 138/2011”

Pubblicato l’articolo “Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.L. n. 138/2011”, in DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO, 46, Inserto “Le nuove relazioni industriali”, pp. XVIII-XX (ISSN: 1591-2132).

set
18

La contrattazione aziendale dopo la c.d. Manovra bis

In seguito alla riforma delle relazioni sindacali introdotta mediante l’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, la contrattazione decentrata acquista un ruolo di primo piano nella disciplina dei rapporti di lavoro in forza del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. L’art. 8 della c.d. Manovra bis, difatti, consente ai contratti collettivi aziendali ed ai contratti collettivi territoriali sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, la stipula di intese indirizzate alla regolamentazione delle materie inerenti alla organizzazione del lavoro e della produzione. Ai sensi della citata disposizione, sono peraltro espressamente disciplinabili dalla contrattazione aziendale e territoriale le materie inerenti: “a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio”. A chiusura del cerchio tracciato dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la previsione legislativa di cui al terzo comma dell’art. 8 D.L. n. 138/2011 stabilisce quanto segue: ”3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”.

Accordo interconfederale Confindustria, CGIL, CISL e UIL 28.06.2011 (.pdf)

set
18

Depositata la motivazione della sentenza FIOM-CGIL contro FIAT e Fabbrica Italia Pomigliano

È stata depositata in data 14.09.2011 la motivazione della sentenza 16.07.2011, n. 2583, emessa dal Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento R.G. 4020/2011 introdotto da FIOM-CGIL Nazionale contro FIAT s.p.a., FIAT Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. In forza di tale sentenza, inerente alle note vicende dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, il Giudice del lavoro di Torino, riconosciuta la propria competenza per territorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 413, co. 7, e dell’art. 19 c.p.c., ha rigettato le domande formulate da FIOM-CGIL dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti collettivi inerenti al sito produttivo di Pomigliano d’Arco, dichiarando antisindacale, per altro verso, la condotta posta in essere dalle aziende convenute, in quanto tale da determinare l’estromissione di FIOM-CGIL dal sito produttivo di Pomigliano d’Arco.

Tribunale di Torino, sentenza 16.07.2011 (depositata il 14.09.2011), n. 2583 (.pdf)

set
17

Conversione del rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego

Con sentenza del 16 giugno 2011 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, in forza dell’art. 5, co. 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001 e della successione abusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati tra le parti, ha dichiarato sussistente tra una dipendente precaria appartenente al personale ATA ed il Ministero convenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando altresì il Ministero al risarcimento del danno patito dalla dipendente (commisurato ad 8 mensilità della retribuzione globale di fatto) ai sensi dell’art. 30, co. 5, L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

Tribunale di Napoli, sentenza 16 giugno 2011 (.pdf)

giu
03

La Corte Costituzionale persevera nel ritenere non ancora “comunitarizzata” la CEDU

Nelle more della definizione del processo di adesione dell’Unione europea (UE) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come scolpito nell’art. 6 del Trattato UE e nel relativo Protocollo n. 8, ed in forza di una conservativa valorizzazione della lettera dell’art. 6 del Trattato UE, il cui tenore non consente di equiparare quanto agli effetti la Carta di Nizza e la CEDU, la Corte Costituzionale continua strenuamente a sostenere la mancata “comunitarizzazione” della CEDU e la conseguente impossibilità per i giudici nazionali di disapplicare il diritto interno con essa contrastante. Così, anche nella recente sentenza 7.4.2011, n. 113 (Red. Frigo), ma soprattutto nella sentenza 11.3.2011, n. 80 (Red. Frigo), la Corte Costituzionale persevera nel suffragare il convincimento maturato a partire dalla sentenza 24.10.2007, n. 348 (Red. Silvestri) secondo cui “spetta al giudice comune interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia consentito dal dato testuale; mentre, qualora tale operazione non sia possibile – esclusa una diretta disapplicazione della norma interna da parte del giudice – quest’ultimo deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale“, in riferimento al “parametro interposto” espresso dall’art. 117, co. 1, Cost. Nella sentenza n. 80/2011, nondimeno, pur mantenendosi fermo il suddetto orientamento, si rileva che non può mutarsi convincimento soltanto “allo stato” attuale, cioè rebus sic stantibus, nelle more vale a dire del perfezionamento dell’adesione alla CEDU prevista dal Protocollo n. 8 relativo al Trattato UE.

Corte Costituzionale, sentenza 11 marzo 2011, n. 80 (.pdf)

Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 2011, n. 113 (.pdf)

mag
08

Nuova pronuncia della Cassazione sulla efficacia obbligatoria del preavviso

Con la sentenza 4 novembre 2010, n. 22443, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sembra avere definitivamente abbandonato la tesi, un tempo maggioritaria, secondo cui il preavviso nel recesso avrebbe natura reale. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tesi sulla natura reale del preavviso risulta ormai superata e negata da una “pluralità di decisioni” della Corte medesima, “le quali hanno affermato e motivato la tesi della efficacia obbligatoria” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11740/2007; n. 13959/2009; 21216/2009). L’accoglimento della tesi sulla efficacia obbligatoria del preavviso comporta l’estinzione con effetto immediato del rapporto di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso, con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, senza che possano avere rilievo di per sé eventuali avvenimenti sopravvenuti (quali, ad esempio, i trattamenti di maggior favore).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 4 novembre 2010, n. 22443 (.pdf)

apr
25

Nuova pronuncia della Cassazione su demansionamento e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Con ordinanza 18.02.2011, n. 3968, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il principio secondo cui le condizioni che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “debbono sussistere ed essere verificate alla data del licenziamento stesso e non possono consistere in fatti o manifestazioni di volontà sopravvenuti”. Ciò comporta che l’obbligo di repechage – sussistente in capo al datore di lavoro anche attraverso l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – viene meno “nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per far valere il demansionamento”, dal momento che in tale ipotesi “il consenso alla dequalificazione non può essere ritenuto esistente e va anzi escluso”.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 18 febbraio 2011, n. 3968 (.pdf)

apr
09

Limiti del giudizio di ottemperanza nei confronti delle sentenze del giudice del lavoro

Tre recenti sentenze gemelle del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, n. 2889/2010, n. 2990/2010 e n. 2991/2010, confermano, anche dopo l’adozione del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), l’applicabilità ed i limiti del giudizio amministrativo di ottemperanza nei confronti delle sentenze rese dal giudice del lavoro. Come può evincersi dal dispositivo, il TAR Lecce ha ordinato alla Pubblica Amministrazione convenuta di procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale Sez. Lavoro di Brindisi entro 60 gg. dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza medesima, disponendo l’adempimento a mezzo del commissario ad acta in caso di inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata e solo limitatamente alla liquidazione ed alla corresponsione del risarcimento del danno dedotto nella sentenza del giudice del lavoro.

TAR Lecce, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 2889 (.pdf)

TAR Lecce, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 2890 (.pdf)

TAR Lecce, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 2891 (.pdf)

apr
09

Termine di impugnazione del licenziamento dopo il Decreto Milleproroghe

In seguito alla conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10), l’efficacia della disposizione di cui all’art. 32, co. 1, Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), relativa al termine di impugnazione con atto scritto dei licenziamenti, viene differita al 31 dicembre 2011. Ai sensi, infatti, dell’art. 2, co. 54, d.l. n. 225/2010, come convertito dalla l. n. 10/2011: “All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011»”.

Testo aggiornato dell’articolo 32 L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) (.pdf)

mar
26

Rimessa nuovamente alle Sezioni Unite la questione relativa al termine di costituzione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo

Con l’ordinanza 22/03/2011, n. 6514, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite l’annosa questione concernente il termine di costituzione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, principalmente sulla base del rilievo secondo cui “l’introduzione in via interpretativa dell’automatica riduzione del termine di costituzione comporta una deroga alla disciplina di diritto comune che aggrava la posizione di una sola delle parti del giudizio, ed in particolare la posizione dell’opponente, che già risulta svantaggiato rispetto alla controparte, nell’esercizio del diritto di difesa, in virtù della peculiare disciplina del processo di ingiunzione”.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 22 marzo 2011, n. 6514 (.pdf)

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