Nelle more della definizione del processo di adesione dell’Unione europea (UE) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come scolpito nell’art. 6 del Trattato UE e nel relativo Protocollo n. 8, ed in forza di una conservativa valorizzazione della lettera dell’art. 6 del Trattato UE, il cui tenore non consente di equiparare quanto agli effetti la Carta di Nizza e la CEDU, la Corte Costituzionale continua strenuamente a sostenere la mancata “comunitarizzazione” della CEDU e la conseguente impossibilità per i giudici nazionali di disapplicare il diritto interno con essa contrastante. Così, anche nella recente sentenza 7.4.2011, n. 113 (Red. Frigo), ma soprattutto nella sentenza 11.3.2011, n. 80 (Red. Frigo), la Corte Costituzionale persevera nel suffragare il convincimento maturato a partire dalla sentenza 24.10.2007, n. 348 (Red. Silvestri) secondo cui “spetta al giudice comune interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia consentito dal dato testuale; mentre, qualora tale operazione non sia possibile – esclusa una diretta disapplicazione della norma interna da parte del giudice – quest’ultimo deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale“, in riferimento al “parametro interposto” espresso dall’art. 117, co. 1, Cost. Nella sentenza n. 80/2011, nondimeno, pur mantenendosi fermo il suddetto orientamento, si rileva che non può mutarsi convincimento soltanto “allo stato” attuale, cioè rebus sic stantibus, nelle more vale a dire del perfezionamento dell’adesione alla CEDU prevista dal Protocollo n. 8 relativo al Trattato UE.
Corte Costituzionale, sentenza 11 marzo 2011, n. 80 (.pdf)
Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 2011, n. 113 (.pdf)