Una recente pronuncia della Cassazione Civile (Sez. Lavoro, 14 maggio 2007, n. 11019) ha confermato che “alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., [...] modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline”.
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