In forza delle previsioni di cui all’art. 54 D.L. n. 83/2012, c.d. Decreto Sviluppo (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), è stato inserito nel Codice di Procedura Civile il nuovo art. 348-bis, che prevede il filtro di inammissibilità del giudizio di appello nei casi in cui l’impugnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Ai sensi del nuovo art. 348-ter c.p.c., il giudice, prima di procedere alla trattazione e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 348-bis c.p.c., “con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”, dichiara inammissibile l’appello.

Si riporta di seguito il testo dei nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. introdotti dal D.L. n. 83/2012.

Art. 348-bis

(Inammissibilità all’appello)

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

Art. 348-ter

(Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello)

All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

Testo completo dell’Articolo 54 del Decreto Legge n. 83/2012 (.pdf)

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.