Secondo la Corte Suprema di Cassazione, deve ritenersi inefficace nei confronti del lavoratore, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile, la cessione di una “articolazione aziendale non in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente”, sostanziandosi la medesima nella “cessione di una pluralità di contratti di lavoro subordinato e quindi in una forma di espulsione di quote di personale non consentita”.

Tale principio è stato ribadito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 24262/2013, depositata il 28 ottobre 2013.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche dopo la riforma dell’art. 2112 cod. civ. operata dal Decreto Biagi (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276), il ramo d’azienda resta “definito come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi”. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, per potersi avere trasferimento di ramo d’azienda, “oltre che autonoma ed idonea funzionalmente a svolgere un determinato servizio, l’entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non deve, al contrario, rappresentare il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro”.

Del resto, come può riscontrarsi dalla motivazione della sentenza n. 24262 del 28 ottobre 2013 della Corte di Cassazione e dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nuova formulazione dell’art. 2112 cod. civ. non ha legittimato tutte le operazioni di esternalizzazione di servizi, perseguendo viceversa il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva (cfr., in questi termini, Cass. 8 giugno 2009 n. 13171)”.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.