Si pubblica di seguito un modello di informativa sulla negoziazione assistita, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Decreto Legge n. 132/2014. Trattasi di fac-simile puramente indicativo, il cui utilizzo è da intendersi ad esclusiva responsabilità degli utenti. Non si risponde, pertanto, di eventuali inesattezze.

INFORMATIVA EX ART. 2, CO. 7, D. L. N. 132/2014 (NEGOZIAZIONE ASSISTITA)

Io sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a a …………………………………….. il …………………………………, Cod. Fisc. …………………………………………, residente in ……………………………………………, Via …………………………………….. (ovvero nella qualità di legale rappresentante di ……………………………………………….., Cod. Fisc. …………………………………………, residente/con sede in ……………………………………………, Via ……………………………………..), in ossequio a quanto previsto dall’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, dichiaro di essere stato/a informato/a dall’Avv. …………………………………………… del Foro di ……………………………….:

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra me (ovvero ………………………………………) e ………………………………………, Cod. Fisc. …………………………………………, residente/con sede in ……………………………………………, Via …………………………………….., in relazione a ………………………………………….;

2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;

3) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;

5) che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

6) che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;

7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;

8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.

……………………………….., lì …………………

Firma

 

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. ………………………………..

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.