Mediante la sentenza 21 novembre 2014, n. 24885, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha statuito il principio secondo cui, in riferimento al processo del lavoro, «la previsione dell’obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi […] non esclude il potere – dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa».
Sulla scorta di tale principio, già affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25281), è stata nella specie cassata la precedente sentenza di merito della Corte di Appello di Roma, laddove era stato affermato che la tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta aveva comportato la violazione dell’onere di specifica contestazione da formulare nel termine sancito dall’art. 416 c.p.c., con conseguente effetto vincolante per il giudicante.
Invero, secondo la Cassazione, una simile interpretazione ha comportato violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione da parte della Corte territoriale, la quale avrebbe dovuto, per converso, esercitare il potere-dovere di accertare se la parte attrice avesse dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.