Con Decreto del 28 dicembre 2015 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) sono state apportate «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 4 del 7 gennaio 2016).
In forza del predetto Decreto, segnatamente, è stato inserito nel suddetto regolamento recante le specifiche tecniche l’art. 19-ter, in tema di «Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato».
Ai sensi del nuovo art. 19-ter, in particolare:
«1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici».

Ai fini del deposito nel processo civile telematico (PCT) di un documento detenuto in formato analogico o cartaceo, potrà essere apposta la attestazione di conformità o sullo stesso documento informatico o su documento separato, secondo formule dal tenore simile a quello di seguito descritto.

Modello di attestazione di conformità nel medesimo documento informatico

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avvocato … del Foro di …, ai sensi degli articoli 16-decies e 16-undecies D.L. n. 179/2012, e successive modifiche e integrazioni, attesta che il presente documento è copia informatica conforme del corrispondente atto/provvedimento su supporto analogico dal quale è stata estratta.

LUOGO, DATA.

Firmato digitalmente da Avv. …

Trattasi di fac-simile puramente indicativo, il cui utilizzo è da intendersi ad esclusiva responsabilità dell’utente. Non si risponde, pertanto, di eventuali inesattezze.

Modello di attestazione di conformità su documento separato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ SU DOCUMENTO SEPARATO

Il sottoscritto Avvocato … del Foro di …, ai sensi degli articoli 16-decies e 16-undecies D.L. n. 179/2012, e successive modifiche e integrazioni, attesta che il documento informatico “NOMEFILE.PDF”, DESCRIZIONE, è copia informatica conforme del corrispondente atto/provvedimento su supporto analogico dal quale è stata estratta.

LUOGO, DATA.

Firmato digitalmente da Avv. …

Trattasi di fac-simile puramente indicativo, il cui utilizzo è da intendersi ad esclusiva responsabilità dell’utente. Non si risponde, pertanto, di eventuali inesattezze.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.