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	<title>Dirittolavoro.com &#187; Giurisprudenza</title>
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	<description>Contributi di diritto del lavoro a cura di Clemente Massimiani</description>
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		<title>Depositata la motivazione della sentenza FIOM-CGIL contro FIAT e Fabbrica Italia Pomigliano</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[È stata depositata in data 14.09.2011 la motivazione della sentenza 16.07.2011, n. 2583, emessa dal Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento R.G. 4020/2011 introdotto da FIOM-CGIL Nazionale contro FIAT s.p.a., FIAT Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. In forza di tale sentenza, inerente alle note vicende dello stabilimento di &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/09/18/depositata-la-motivazione-della-sentenza-fiom-cgil-contro-fiat-e-fabbrica-italia-pomigliano/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata depositata in data 14.09.2011 la motivazione della <strong>sentenza 16.07.2011, n. 2583, emessa dal Tribunale di Torino</strong>, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento R.G. 4020/2011 introdotto da <strong>FIOM-CGIL Nazionale contro FIAT s.p.a., FIAT Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a.</strong> In forza di tale sentenza, inerente alle note vicende dello stabilimento di Pomigliano d&#8217;Arco, il Giudice del lavoro di Torino, riconosciuta la propria competenza per territorio ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 413, co. 7, e dell&#8217;art. 19 c.p.c., ha rigettato le domande formulate da FIOM-CGIL dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti collettivi inerenti al sito produttivo di Pomigliano d&#8217;Arco, dichiarando antisindacale, per altro verso, la condotta posta in essere dalle aziende convenute, in quanto tale da determinare l&#8217;estromissione di FIOM-CGIL dal sito produttivo di Pomigliano d&#8217;Arco.</p>
<p><a title="Tribunale di Torino - sentenza 16.07.2011 n. 2583" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tribunale_torino_2011_2583.pdf" target="_blank">Tribunale di Torino, sentenza 16.07.2011 (depositata il 14.09.2011), n. 2583 (.pdf)</a></p>
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		<title>Conversione del rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con sentenza del 16 giugno 2011 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, in forza dell&#8217;art. 5, co. 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001 e della successione abusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati tra le parti, ha dichiarato sussistente tra una dipendente precaria appartenente al personale ATA ed il Ministero &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/09/17/conversione-del-rapporto-di-lavoro-a-termine-nel-pubblico-impiego/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>sentenza del 16 giugno 2011 </strong>il <strong>Tribunale di Napoli </strong>in funzione di Giudice del lavoro, in forza dell&#8217;art. 5, co. 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001 e della successione abusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati tra le parti, <strong>ha dichiarato sussistente tra una dipendente precaria appartenente al personale ATA ed il Ministero convenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato</strong>, condannando altresì il Ministero al <strong>risarcimento del danno </strong>patito dalla dipendente (commisurato ad 8 mensilità della retribuzione globale di fatto) ai sensi dell&#8217;art. 30, co. 5, L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).</p>
<p><a title="Tribunale di Napoli, sentenza 16 giugno 2011" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tribunale_napoli_2011_06_16.pdf" target="_blank">Tribunale di Napoli, sentenza 16 giugno 2011 (.pdf)</a></p>
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		<title>Nuova pronuncia della Cassazione sulla efficacia obbligatoria del preavviso</title>
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		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza 4 novembre 2010, n. 22443, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sembra avere definitivamente abbandonato la tesi, un tempo maggioritaria, secondo cui il preavviso nel recesso avrebbe natura reale. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tesi sulla natura reale del preavviso risulta ormai superata e negata da una &#8220;pluralità di decisioni&#8221; della &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/05/08/nuova-pronuncia-della-cassazione-sulla-efficacia-obbligatoria-del-preavviso/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <strong>sentenza 4 novembre 2010, n. 22443</strong>, la <strong>Cassazione Civile, Sezione Lavoro</strong>, sembra avere definitivamente abbandonato la <a href="http://www.dirittolavoro.com/2007/07/07/efficacia-reale-od-obbligatoria-del-preavviso-nel-recesso-ad-nutum/" target="_blank">tesi</a>, un tempo maggioritaria, secondo cui il preavviso nel recesso avrebbe natura reale. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tesi sulla natura reale del preavviso risulta ormai superata e negata da una &#8220;pluralità di decisioni&#8221; della Corte medesima, &#8220;le quali hanno affermato e motivato la tesi della efficacia obbligatoria&#8221; (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11740/2007; n. 13959/2009; 21216/2009). L&#8217;accoglimento della tesi sulla efficacia obbligatoria del preavviso comporta l&#8217;estinzione con effetto immediato del rapporto di lavoro all&#8217;esercizio della facoltà di recesso, con corresponsione dell&#8217;indennità sostitutiva del preavviso, senza che possano avere rilievo di per sé eventuali avvenimenti sopravvenuti (quali, ad esempio, i trattamenti di maggior favore).</p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_2010_22443.pdf" target="_blank">Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 4 novembre 2010, n. 22443 (.pdf)</a></p>
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		<title>Nuova pronuncia della Cassazione su demansionamento e licenziamento per giustificato motivo oggettivo</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:50:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con ordinanza 18.02.2011, n. 3968, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il principio secondo cui le condizioni che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo &#8220;debbono sussistere ed essere verificate alla data del licenziamento stesso e non possono consistere in fatti o manifestazioni di volontà sopravvenuti&#8221;. Ciò comporta che l&#8217;obbligo di repechage &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/04/25/nuova-pronuncia-della-cassazione-su-demansionamento-e-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>ordinanza 18.02.2011, n. 3968</strong>, la <strong>Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro</strong>, ha confermato il principio secondo cui le condizioni che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo &#8220;debbono sussistere ed essere verificate alla data del licenziamento stesso e non possono consistere in fatti o manifestazioni di volontà sopravvenuti&#8221;. Ciò comporta che l&#8217;obbligo di <em>repechage</em> &#8211; sussistente in capo al datore di lavoro anche attraverso l&#8217;adibizione del lavoratore a mansioni inferiori &#8211; viene meno &#8220;nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per far valere il demansionamento&#8221;, dal momento che in tale ipotesi &#8220;il consenso alla dequalificazione non può essere ritenuto esistente e va anzi escluso&#8221;.</p>
<p><a title="Cassazione Civile n. 3968/2011" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_ordinanza_2011_3968.pdf" target="_blank">Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 18 febbraio 2011, n. 3968 (.pdf)</a></p>
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		<title>Limiti del giudizio di ottemperanza nei confronti delle sentenze del giudice del lavoro</title>
		<link>http://www.dirittolavoro.com/2011/04/09/limiti-del-giudizio-di-ottemperanza-nei-confronti-delle-sentenze-del-giudice-del-lavoro/</link>
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		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tre recenti sentenze gemelle del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, n. 2889/2010, n. 2990/2010 e n. 2991/2010, confermano, anche dopo l&#8217;adozione del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), l&#8217;applicabilità ed i limiti del giudizio amministrativo di ottemperanza nei confronti delle sentenze rese dal giudice del lavoro. Come può &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/04/09/limiti-del-giudizio-di-ottemperanza-nei-confronti-delle-sentenze-del-giudice-del-lavoro/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre recenti sentenze gemelle del <strong>Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, n. 2889/2010, n. 2990/2010 e n. 2991/2010</strong>, confermano, anche dopo l&#8217;adozione del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), l&#8217;applicabilità ed i limiti del <strong>giudizio amministrativo di ottemperanza</strong> nei confronti delle sentenze rese dal giudice del lavoro. Come può evincersi dal dispositivo, il TAR Lecce ha ordinato alla Pubblica Amministrazione convenuta di procedere all&#8217;esecuzione della sentenza del Tribunale Sez. Lavoro di Brindisi entro 60 gg. dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza medesima, disponendo l&#8217;adempimento a mezzo del commissario <em>ad acta</em> in caso di inottemperanza da parte dell&#8217;Amministrazione intimata e solo limitatamente alla liquidazione ed alla corresponsione del risarcimento del danno dedotto nella sentenza del giudice del lavoro.</p>
<p><a title="TAR Lecce n. 2889/2010" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tar_puglia_lecce_2010_2889.pdf" target="_blank">TAR Lecce, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 2889 (.pdf)</a></p>
<p><a title="TAR Lecce n. 2890/2010" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tar_puglia_lecce_2010_2890.pdf" target="_blank">TAR Lecce, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 2890 (.pdf)</a></p>
<p><a title="TAR Lecce n. 2891/2010" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tar_puglia_lecce_2010_2891.pdf" target="_blank">TAR Lecce, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2010, n. 2891 (.pdf)</a></p>
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		<title>Rimessa nuovamente alle Sezioni Unite la questione relativa al termine di costituzione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con l&#8217;ordinanza 22/03/2011, n. 6514, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite l&#8217;annosa questione concernente il termine di costituzione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, principalmente sulla base del rilievo secondo cui &#8220;l&#8217;introduzione in via interpretativa dell&#8217;automatica riduzione del termine di costituzione comporta una deroga alla disciplina di diritto comune che &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/03/26/rimessa-nuovamente-alle-sezioni-unite-la-questione-relativa-al-termine-di-costituzione-nelle-opposizioni-a-decreto-ingiuntivo/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;<strong>ordinanza 22/03/2011, n. 6514</strong>, la <strong>Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione</strong> ha rimesso alle Sezioni Unite l&#8217;annosa questione concernente il termine di costituzione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, principalmente sulla base del rilievo secondo cui &#8220;l&#8217;introduzione in via interpretativa dell&#8217;automatica riduzione del termine di costituzione comporta una deroga alla disciplina di diritto comune che aggrava la posizione di una sola delle parti del giudizio, ed in particolare la posizione dell&#8217;opponente, che già risulta svantaggiato rispetto alla controparte, nell&#8217;esercizio del diritto di difesa, in virtù della peculiare disciplina del processo di ingiunzione&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_ordinanza_2011_6514.pdf" target="_blank">Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 22 marzo 2011, n. 6514 (.pdf)</a></p>
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		<title>Opposizione a decreto ingiuntivo: termini dimezzati per la costituzione in giudizio</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza 09/09/2010, n. 19246, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ritenuto che &#8220;esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell&#8217;opponente e dell&#8217;opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all&#8217;opposto di un termine a comparire inferiore a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/03/26/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-termini-dimezzati-per-la-costituzione-in-giudizio/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la<strong> sentenza 09/09/2010, n. 19246</strong>, le <strong>Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione</strong> hanno ritenuto che &#8220;esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell&#8217;opponente e dell&#8217;opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all&#8217;opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l&#8217;opposizione sia stata proposta, in quanto l&#8217;art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l&#8217;opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell&#8217;opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l&#8217;anticipazione dell&#8217;udienza di comparizione ai sensi dell&#8217;art. 163 bis, terzo comma&#8221;. La previsione di favor nei confronti dell&#8217;opposto viene ravvisata nella circostanza secondo cui &#8220;la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell&#8217;opponente rispetto a quelli dell&#8217;opposto non appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell&#8217;atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel termine per la sua costituzione l&#8217;opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall&#8217;opponente per formulare la propria risposta&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_sezioni_unite_2010_19246.pdf" target="_blank">Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 (.pdf)</a></p>
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		<title>Licenziamento intimato al lavoratore mediante consegna del libretto di lavoro con dichiarazione di cessazione del rapporto</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 01:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 13 agosto 2007, n. 17652, ha ribadito il consolidato principio secondo cui il licenziamento che non rivesta la forma scritta ex art. 2 L. n. 604/1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l&#8217;obbligo retributivo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2007/10/07/licenziamento-intimato-al-lavoratore-mediante-consegna-del-libretto-di-lavoro-con-dichiarazione-di-cessazione-del-rapporto/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 13 agosto 2007, n. 17652</strong>, ha ribadito il consolidato principio secondo cui il licenziamento che non rivesta la forma scritta ex art. 2 L. n. 604/1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l&#8217;obbligo retributivo a carico del datore di lavoro fino a quando non venga comunicato per iscritto il provvedimento di risoluzione o di estinzione del rapporto (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5 maggio 1999, n. 4498). La forma scritta della comunicazione di licenziamento è richiesta ad substantiam (Cass. Civ., SS. UU., 18 ottobre 1982, n. 5394). Il rigore di tale requisito, tuttavia, risulta temperato da un orientamento giurisprudenziale prudente in ordine alle caratteristiche fattuali della forma scritta del recesso datoriale. Emblematica di tale orientamento, si legge nelle motivazioni della pronuncia in epigrafe, è la sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 maggio 1995, n. 6900, a mente della quale &#8220;in tema di licenziamento, non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, la consegna al lavoratore dell&#8217;atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sé la in equivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento&#8221;. Nel caso di specie, aderendo ad una simile impostazione &#8220;estensiva&#8221;, la Suprema Corte ha ritenuto che &#8220;la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro contenuta nel libretto di lavoro consegnato&#8221; al lavoratore &#8220;vale come atto scritto di licenziamento dalla relativa data della consegna/trasmissione&#8221; (ancor più per essere stato, nella fattispecie, il libretto &#8220;accompagnato&#8221; da una lettera di trasmissione indicante il recesso datoriale).</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_2007_17652.pdf">Full text (.PDF)</a></p>
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		<title>Efficacia reale od obbligatoria del preavviso nel recesso ad nutum?</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 00:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controversie di lavoro]]></category>
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		<description><![CDATA[Due recenti sentenze della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, hanno riproposto il dilemma sulla natura reale od obbligatoria del preavviso nel recesso ad nutum. Secondo l&#8217;orientamento consolidato, il mero versamento della indennità sostitutiva del preavviso non vale ad estinguere il rapporto di lavoro, che resta in essere fino alla fine del preavviso (c.d. efficacia reale del &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2007/07/07/efficacia-reale-od-obbligatoria-del-preavviso-nel-recesso-ad-nutum/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due recenti sentenze della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, hanno riproposto il dilemma sulla natura reale od obbligatoria del preavviso nel <strong>recesso ad nutum</strong>. Secondo l&#8217;orientamento consolidato, il mero versamento della <strong>indennità sostitutiva del preavviso</strong> non vale ad estinguere il rapporto di lavoro, che resta in essere fino alla fine del preavviso (c.d. <strong>efficacia reale del preavviso</strong>). Nella <a target="_blank" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_2007_11094.pdf">sentenza 15 maggio 2007, n. 11094</a>, la Cassazione Civile ha ribadito la tesi dominante statuendo che il recesso ex art. 2118 &#8220;non si esaurisce nell&#8217;obbligo di pagare [...] una indennità sostitutiva del preavviso, ma comporta l&#8217;obbligo di preservare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso&#8221;, con riferimento, nel caso di specie, anche alla indennità supplementare. Nella <a target="_blank" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_2007_11740.pdf">sentenza 21 maggio 2007, n. 11740</a>, la Corte aderisce, per converso, all&#8217;orientamento minoritario, assegnando al preavviso efficacia obbligatoria. Secondo la Corte, anche a non voler considerare l&#8217;interpretazione letterale della norma (unanimemente ritenuta a suffragio della tesi della efficacia obbligatoria del preavviso), &#8221;sussistono ragioni di ordine logico-sistematico che portano ad escludere la portata reale dell&#8217;istituto&#8221;. Rileva, anzitutto, la Corte che &#8220;se si volesse riconoscere efficacia reale al preavviso, imponendo una continuazione del rapporto lavorativo in ogni caso di recesso (e specificatamente anche nelle ipotesi di assenza di una comune volontà in tali sensi), si finirebbe per legittimare una soluzione incompatibile con l&#8217;assetto ordinamentale dell&#8217;epoca della codificazione, che si caratterizzava &#8211; stante la mancanza di una articolato sistema di garanzia in termini di tutela (obbligatoria o reale) del posto di lavoro &#8211; per un generale riconoscimento del principio del recesso ad nutum. La norma scrutinata &#8211; la cui lettura non può [...] prescindere dal contesto temporale in cui è stata emanata &#8211; si collegava quindi ad un sistema in cui era ancora evidente l&#8217;intento del legislatore di garantire la libertà dell&#8217;individuo da vincoli di soggezione a durata indeterminata ed in cui si riscontrava [...] una logica simmetrica tra la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro, nel comune segno della libera determinazione ad opera della volontà delle parti&#8221;. Una tale soluzione fatta propria dal legislatore codicistico risulta &#8221;attuale&#8221; ed aderente alla realtà del mercato del lavoro, in quanto &#8220;determina un accostamento della nozione giuridica del preavviso a quella propria della scienza economica dove è [...] molto diffusa la considerazione dell&#8217;onere del preavviso come un puro e semplice firing cost aggiuntivo rispetto all&#8217;indennizzo solitamente comminato per il licenziamento ingiustificato&#8221;. Per questi motivi, e in un&#8217;ottica di opportuna disaggregazione del recesso ad nutum dalla normativa sui licenziamenti ingiustificati, la Corte &#8221;ritiene che non occorre il consenso di entrambe le parti per impedire la prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine di preavviso, potendosi pervenire a tale risultato anche unilateralmente, e cioè da parte del solo recedente&#8221; (c.d. <strong>efficacia obbligatoria del preavviso</strong>).</p>
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		<title>Legittima unicamente una pretesa risarcitoria in caso di abusiva successione di contratti a termine nel pubblico impiego</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Successione]]></category>
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		<description><![CDATA[La prudenza della Corte di Giustizia nella decisione delle cause C-53/04 (Marrosu) e C-180/04 (Vassallo) del 7 settembre 2006 ha determinato un significativo passo indietro rispetto alla portata della precedente pronuncia C-212/04 (Adeneler). Dopo aver sostenuto in quest&#8217;ultimo dictum che «l&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato [...] osta all’applicazione di una normativa nazionale che &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2007/06/03/legittima-unicamente-una-pretesa-risarcitoria-in-caso-di-abusiva-successione-di-contratti-a-termine-nel-pubblico-impiego/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prudenza della <strong>Corte di Giustizia</strong> nella decisione delle cause <a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cgce_2004_53.pdf" target="_blank"><strong>C-53/04</strong></a> (<strong>Marrosu</strong>) e <a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cgce_2004_180.pdf" target="_blank"><strong>C-180/04</strong></a> (<strong>Vassallo</strong>) del 7 settembre 2006 ha determinato un significativo passo indietro rispetto alla portata della precedente pronuncia <a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cgce_2004_212.pdf" target="_blank"><strong>C-212/04</strong></a> (<strong>Adeneler</strong>). Dopo aver sostenuto in quest&#8217;ultimo dictum che «l&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato [...] osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi», i giudici di Lussemburgo, nelle pronunce del 7 settembre 2006, si limitano ad affermare che il suddetto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito, com&#8217;è noto, nella direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, «non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico». Un simile revirement, prendendo atto delle peculiarità e della particolare forza di resistenza delle regole che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico, ha sostanzialmente legittimato tutt&#8217;al più una pretesa risarcitoria in caso di abusiva successione di contratti a termine nel p.i., avallando la scelta degli ordinamenti nazionali di non prevedere l&#8217;automatica conversione del rapporto a termine in lavoro a tempo indeterminato. In questo senso si veda la pronuncia n. 177/2007 del TAR Puglia, Seconda Sezione di Lecce, pubblicata il 26 gennaio 2007.</p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tar_puglia_lecce_2007_177.pdf" target="_blank">TAR Lecce, Sez. II, sentenza 26 gennaio 2007, n. 177 (.pdf)</a></p>
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		<title>Successione di contratti collettivi di pari livello e reformatio in peius</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 22:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrattazione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Reformatio in peius]]></category>
		<category><![CDATA[contrattazione collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[reformatio in peius]]></category>

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		<description><![CDATA[Una recente pronuncia della Cassazione Civile (Sez. Lavoro, 14 maggio 2007, n. 11019) ha confermato che &#8220;alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell&#8217;autonomia negoziale di cui all&#8217;art. 1322 cod. civ., [...] modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni &#8211; fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2007/06/03/successione-di-contratti-collettivi-di-pari-livello-e-reformatio-in-peius/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente pronuncia della <strong>Cassazione Civile</strong> (<strong>Sez. Lavoro, 14 maggio 2007, n. 11019</strong>) ha confermato che &#8220;alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell&#8217;autonomia negoziale di cui all&#8217;art. 1322 cod. civ., [...] modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni &#8211; fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva &#8211; nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/cassazione_civile_2007_11019.pdf" target="_blank">Full text (.PDF)</a></p>
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