Dirittolavoro.com Contributi di diritto del lavoro a cura di Clemente Massimiani

7ott/070

Licenziamento intimato al lavoratore mediante consegna del libretto di lavoro con dichiarazione di cessazione del rapporto

La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 13 agosto 2007, n. 17652, ha ribadito il consolidato principio secondo cui il licenziamento che non rivesta la forma scritta ex art. 2 L. n. 604/1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro fino a quando non venga comunicato per iscritto il provvedimento di risoluzione o di estinzione del rapporto (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5 maggio 1999, n. 4498). La forma scritta della comunicazione di licenziamento è richiesta ad substantiam (Cass. Civ., SS. UU., 18 ottobre 1982, n. 5394). Il rigore di tale requisito, tuttavia, risulta temperato da un orientamento giurisprudenziale prudente in ordine alle caratteristiche fattuali della forma scritta del recesso datoriale. Emblematica di tale orientamento, si legge nelle motivazioni della pronuncia in epigrafe, è la sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 maggio 1995, n. 6900, a mente della quale "in tema di licenziamento, non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, la consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sé la in equivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento". Nel caso di specie, aderendo ad una simile impostazione "estensiva", la Suprema Corte ha ritenuto che "la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro contenuta nel libretto di lavoro consegnato" al lavoratore "vale come atto scritto di licenziamento dalla relativa data della consegna/trasmissione" (ancor più per essere stato, nella fattispecie, il libretto "accompagnato" da una lettera di trasmissione indicante il recesso datoriale).

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28lug/070

Innalzamento a 16 anni dell’età minima lavorativa dal primo settembre 2007

Con nota prot. 25/I/0009799 del 20/07/2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che l'innalzamento della età minima lavorativa da 15 a 16 anni, previsto dall'art. 1, co. 622, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai fini dell'elevamento dell'obbligo scolastico a 10 anni, decorre dal 1° settembre 2007, data di avvio dell'anno scolastico 2007/2008.

Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 20/07/2007 (.PDF)

7lug/070

Efficacia reale od obbligatoria del preavviso nel recesso ad nutum?

Due recenti sentenze della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, hanno riproposto il dilemma sulla natura reale od obbligatoria del preavviso nel recesso ad nutum. Secondo l'orientamento consolidato, il mero versamento della indennità sostitutiva del preavviso non vale ad estinguere il rapporto di lavoro, che resta in essere fino alla fine del preavviso (c.d. efficacia reale del preavviso). Nella sentenza 15 maggio 2007, n. 11094, la Cassazione Civile ha ribadito la tesi dominante statuendo che il recesso ex art. 2118 "non si esaurisce nell'obbligo di pagare [...] una indennità sostitutiva del preavviso, ma comporta l'obbligo di preservare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso", con riferimento, nel caso di specie, anche alla indennità supplementare. Nella sentenza 21 maggio 2007, n. 11740, la Corte aderisce, per converso, all'orientamento minoritario, assegnando al preavviso efficacia obbligatoria. Secondo la Corte, anche a non voler considerare l'interpretazione letterale della norma (unanimemente ritenuta a suffragio della tesi della efficacia obbligatoria del preavviso), "sussistono ragioni di ordine logico-sistematico che portano ad escludere la portata reale dell'istituto". Rileva, anzitutto, la Corte che "se si volesse riconoscere efficacia reale al preavviso, imponendo una continuazione del rapporto lavorativo in ogni caso di recesso (e specificatamente anche nelle ipotesi di assenza di una comune volontà in tali sensi), si finirebbe per legittimare una soluzione incompatibile con l'assetto ordinamentale dell'epoca della codificazione, che si caratterizzava - stante la mancanza di una articolato sistema di garanzia in termini di tutela (obbligatoria o reale) del posto di lavoro - per un generale riconoscimento del principio del recesso ad nutum. La norma scrutinata - la cui lettura non può [...] prescindere dal contesto temporale in cui è stata emanata - si collegava quindi ad un sistema in cui era ancora evidente l'intento del legislatore di garantire la libertà dell'individuo da vincoli di soggezione a durata indeterminata ed in cui si riscontrava [...] una logica simmetrica tra la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro, nel comune segno della libera determinazione ad opera della volontà delle parti". Una tale soluzione fatta propria dal legislatore codicistico risulta "attuale" ed aderente alla realtà del mercato del lavoro, in quanto "determina un accostamento della nozione giuridica del preavviso a quella propria della scienza economica dove è [...] molto diffusa la considerazione dell'onere del preavviso come un puro e semplice firing cost aggiuntivo rispetto all'indennizzo solitamente comminato per il licenziamento ingiustificato". Per questi motivi, e in un'ottica di opportuna disaggregazione del recesso ad nutum dalla normativa sui licenziamenti ingiustificati, la Corte "ritiene che non occorre il consenso di entrambe le parti per impedire la prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine di preavviso, potendosi pervenire a tale risultato anche unilateralmente, e cioè da parte del solo recedente" (c.d. efficacia obbligatoria del preavviso).

17giu/070

TFR: ultimi giorni per esercitare il diritto di scelta

Il 30 giugno 2007 scade il termine per i lavoratori interessati dalla riforma (d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), già assunti alla data del 31 dicembre 2006, per esercitare il diritto di scelta sulla destinazione del maturando trattamento di fine rapporto (TFR). Se entro il termine stabilito il lavoratore non esprime alcuna opzione opera il meccanismo del silenzio-assenso: il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dall’accordo aziendale oppure, in mancanza di accordo aziendale, dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore trasferisce il TFR alla forma prevista dagli accordi aziendali ovvero, in mancanza di apposito accordo, alla forma cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Ulteriormente, in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei predetti criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, c.d. FondInps. In caso di conferimento tacito (silenzio-assenso), è previsto l'obbligo per gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari di prevedere l'investimento delle somme (il c.d. tesoretto del lavoratore) nella linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale e di rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Decreto Legislativo n. 252/2005 (.PDF)

Sito di riferimento (a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale)

9giu/070

Liquidazione in tempo reale delle prestazioni economiche temporanee ai collaboratori a progetto e categorie assimilate

Con la circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76 e il messaggio della Direzione centrale delle entrate contributive 22 maggio 2007, n. 12768, è stata data attuazione all’art. 1, co. 788, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto l'estensione per i co.co.co., i lavoratori a progetto e le categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, di benefici in riferimento agli eventi della malattia e del parto: "A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". Il messaggio della Direzione centrale delle entrate contributive, in particolare, è volto a fornire indicazioni operative affinché le note difficoltà incontrate dalle sedi decentrate nel reperimento, negli archivi della gestione separata INPS, della contribuzione versata ai collaboratori coordinati e continuativi non frustrino la portata di tutela dell'innovazione legislativa. É noto, infatti, che in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi non è applicabile il principio dell’automaticità delle prestazioni. La nuova procedura informatica "E-mens" si è resa necessaria "per evitare la richiesta al collaboratore di documentazione spesso di difficile reperibilità da parte del medesimo, se non attraverso la richiesta al proprio committente".

La misura si inserisce in un quadro di disposizioni destinate ai lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.co., lavoratori a progetto e categorie assimilate). Nei confronti dei lavoratori della categoria non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, infatti, la legge finanziaria 2007 ha previsto l'innalzamento al 23% dell'aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1, co. 770). La misura ex art. 1, co. 770, costituisce un disincentivo alle assunzioni precarie ed è parzialmente bilanciata dalla previsione ex art. 1, co. 772, che prevede una clausola di salvaguardia per le retribuzioni percepite dai co.co.co. e co.co.pro.: "L'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota". Sempre nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, la legge finanziaria 2007 ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, destinato "all'erogazione di contributi [...] per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica" (art. 1, co. 298, in attesa di decreto attuativo).

Circolare INPS n. 76/2007 (.PDF)

Messaggio Direzione Centrale Entrate Contributive n. 12768/2007 (.PDF)

3giu/070

Demansionamento legittimo se unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Si legge nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 5 aprile 2007, n. 8596, che "nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l'esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte restando immutato il livello retributivo non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo".

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