Dirittolavoro.com Contributi su temi di diritto del lavoro italiano ed europeo a cura di Clemente Massimiani

21Mar/080

Modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie

Con decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, seguito dalla circolare 4 marzo 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Prot. 16 /Segr / 0001692 / 04.01.03), è stata data attuazione alla legge 17 ottobre 2007, n. 188, in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori (Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera). Il provvedimento si inserisce nell'attuale quadro normativo quale azione di contrasto al lavoro irregolare, avendo come primo obiettivo la prevenzione del fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, come definito dal decreto interministeriale, diventano nulle le dimissioni presentate in forma diversa a partire dal 5 marzo 2008 su tutto il territorio nazionale. Il modulo, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione definite dal decreto, ha una validità di 15 giorni dalla data di emissione. Il decreto de quo si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 c. c. Il nuovo modello di dimissioni volontarie e le modalità tecniche di compilazione sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

7Ott/070

Licenziamento intimato al lavoratore mediante consegna del libretto di lavoro con dichiarazione di cessazione del rapporto

La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 13 agosto 2007, n. 17652, ha ribadito il consolidato principio secondo cui il licenziamento che non rivesta la forma scritta ex art. 2 L. n. 604/1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro fino a quando non venga comunicato per iscritto il provvedimento di risoluzione o di estinzione del rapporto (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5 maggio 1999, n. 4498). La forma scritta della comunicazione di licenziamento è richiesta ad substantiam (Cass. Civ., SS. UU., 18 ottobre 1982, n. 5394). Il rigore di tale requisito, tuttavia, risulta temperato da un orientamento giurisprudenziale prudente in ordine alle caratteristiche fattuali della forma scritta del recesso datoriale. Emblematica di tale orientamento, si legge nelle motivazioni della pronuncia in epigrafe, è la sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 maggio 1995, n. 6900, a mente della quale "in tema di licenziamento, non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, la consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sé la in equivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento". Nel caso di specie, aderendo ad una simile impostazione "estensiva", la Suprema Corte ha ritenuto che "la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro contenuta nel libretto di lavoro consegnato" al lavoratore "vale come atto scritto di licenziamento dalla relativa data della consegna/trasmissione" (ancor più per essere stato, nella fattispecie, il libretto "accompagnato" da una lettera di trasmissione indicante il recesso datoriale).

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7Lug/070

Efficacia reale od obbligatoria del preavviso nel recesso ad nutum?

Due recenti sentenze della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, hanno riproposto il dilemma sulla natura reale od obbligatoria del preavviso nel recesso ad nutum. Secondo l'orientamento consolidato, il mero versamento della indennità sostitutiva del preavviso non vale ad estinguere il rapporto di lavoro, che resta in essere fino alla fine del preavviso (c.d. efficacia reale del preavviso). Nella sentenza 15 maggio 2007, n. 11094, la Cassazione Civile ha ribadito la tesi dominante statuendo che il recesso ex art. 2118 "non si esaurisce nell'obbligo di pagare [...] una indennità sostitutiva del preavviso, ma comporta l'obbligo di preservare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso", con riferimento, nel caso di specie, anche alla indennità supplementare. Nella sentenza 21 maggio 2007, n. 11740, la Corte aderisce, per converso, all'orientamento minoritario, assegnando al preavviso efficacia obbligatoria. Secondo la Corte, anche a non voler considerare l'interpretazione letterale della norma (unanimemente ritenuta a suffragio della tesi della efficacia obbligatoria del preavviso), "sussistono ragioni di ordine logico-sistematico che portano ad escludere la portata reale dell'istituto". Rileva, anzitutto, la Corte che "se si volesse riconoscere efficacia reale al preavviso, imponendo una continuazione del rapporto lavorativo in ogni caso di recesso (e specificatamente anche nelle ipotesi di assenza di una comune volontà in tali sensi), si finirebbe per legittimare una soluzione incompatibile con l'assetto ordinamentale dell'epoca della codificazione, che si caratterizzava - stante la mancanza di una articolato sistema di garanzia in termini di tutela (obbligatoria o reale) del posto di lavoro - per un generale riconoscimento del principio del recesso ad nutum. La norma scrutinata - la cui lettura non può [...] prescindere dal contesto temporale in cui è stata emanata - si collegava quindi ad un sistema in cui era ancora evidente l'intento del legislatore di garantire la libertà dell'individuo da vincoli di soggezione a durata indeterminata ed in cui si riscontrava [...] una logica simmetrica tra la costituzione e la cessazione del rapporto di lavoro, nel comune segno della libera determinazione ad opera della volontà delle parti". Una tale soluzione fatta propria dal legislatore codicistico risulta "attuale" ed aderente alla realtà del mercato del lavoro, in quanto "determina un accostamento della nozione giuridica del preavviso a quella propria della scienza economica dove è [...] molto diffusa la considerazione dell'onere del preavviso come un puro e semplice firing cost aggiuntivo rispetto all'indennizzo solitamente comminato per il licenziamento ingiustificato". Per questi motivi, e in un'ottica di opportuna disaggregazione del recesso ad nutum dalla normativa sui licenziamenti ingiustificati, la Corte "ritiene che non occorre il consenso di entrambe le parti per impedire la prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine di preavviso, potendosi pervenire a tale risultato anche unilateralmente, e cioè da parte del solo recedente" (c.d. efficacia obbligatoria del preavviso).

3Giu/070

Demansionamento legittimo se unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Si legge nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 5 aprile 2007, n. 8596, che "nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l'esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte restando immutato il livello retributivo non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo".

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