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	<title>Dirittolavoro.com</title>
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	<description>Contributi di Diritto del Lavoro a cura dell&#039;Avvocato Clemente Massimiani</description>
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		<title>Pubblicato il Rapporto sul Mondo del Lavoro 2012 della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Drammatica è la situazione del mercato del lavoro globale secondo il recentissimo Rapporto sul Mondo del Lavoro 2012 della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), pubblicato il 26 aprile 2012. Secondo l’OIL, benché in alcune regioni vi siano segnali di una ripresa economica, la situazione dell’occupazione a livello globale è allarmante e non si intravedono miglioramenti &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2012/04/30/pubblicato-il-rapporto-sul-mondo-del-lavoro-2012-della-organizzazione-internazionale-del-lavoro-oil/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drammatica è la situazione del mercato del lavoro globale secondo il recentissimo <a title="Rapporto sul mondo del lavoro 2012" href="http://www.dirittolavoro.com/rapporti/ilo_world_of_work_report_2012.pdf"><strong>Rapporto sul Mondo del Lavoro 2012</strong></a> della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), pubblicato il 26 aprile 2012. Secondo l’OIL, benché in alcune regioni vi siano segnali di una ripresa economica, la situazione dell’occupazione a livello globale è allarmante e non si intravedono miglioramenti nel prossimo futuro. Si evince infatti dal rapporto “<a title="World of Work Report 2012" href="http://www.dirittolavoro.com/rapporti/ilo_world_of_work_report_2012.pdf"><strong>World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy</strong></a>” (<strong>Rapporto globale sul mondo del lavoro: lavori migliori per una economia migliore</strong>) che mancano ancora circa 50 milioni di posti di lavoro a livello globale rispetto alla situazione pre-crisi e si sta profilando una nuova e più problematica fase della crisi globale dell’occupazione. Ciò che è più grave, le politiche adottate da molti governi intese a dare priorità ad una combinazione di misure di austerità e di riforme drastiche del mercato del lavoro, lungi dal perseguire i risultati auspicati, hanno comportato conseguenze disastrose sui mercati del lavoro in generale e sulla creazione di posti di lavoro in particolare. Nella maggior parte dei casi, per di più, tali provvedimenti non hanno portato ad una riduzione del deficit. “Il peso eccessivo che molti paesi dell’eurozona attribuiscono all’austerità fiscale sta peggiorando la crisi dell’occupazione e potrebbe portare ad un’altra recessione in Europa”, ha dichiarato Raymond Torres, Direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Sociali dell’OIL e principale autore del Rapporto. Per nulla incoraggiante è, poi, la <a title="Rapporto sul mondo del lavoro 2012: situazione italiana" href="http://www.dirittolavoro.com/rapporti/ilo_rapporto_mondo_del_lavoro_2012_situazione_italiana.pdf"><strong>situazione italiana</strong></a>, ove i risultati del mercato del lavoro sono peggiorati durante tutto il 2011. Nel 4° trimestre del 2011, difatti, il tasso di occupazione si è attestato al 56,9%, sempre sotto i livelli pre-crisi. Per lo stesso periodo, il tasso di disoccupazione è passato al 9,7%, segnando un aumento dell’1,9% in rapporto all’anno precedente, il che rappresenta il punto più alto dal 2001. Il tasso di disoccupazione reale, inoltre, potrebbe invero risultare superiore, poiché ai quasi 2,1 milioni di disoccupati si devono aggiungere circa 250.000 lavoratori in cassa integrazione. Le categorie più colpite sono quella dei giovani e quella dei disoccupati di lunga durata. La disoccupazione giovanile, salita al 32,6% durante il 4° trimestre del 2011, è più che raddoppiata dall’inizio del 2008. Inoltre, molti lavoratori sono usciti del tutto dal mercato del lavoro: nello scorso anno, il tasso dei lavoratori che non cercano più lavoro ha raggiunto il 5% del totale della forza lavoro. Il numero dei giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione ha raggiunto il livello allarmante di 1,5 milioni. Il debito pubblico è schizzato dal 103% del PIL nel 2007 al 120% nel 2011. Si evidenzia, infine, che, per ridurre il deficit, il governo italiano ha aumentato la pressione fiscale e che tuttavia le misure di austerità varate rischiano di alimentare ulteriormente il ciclo della recessione.</p>
<p><a title="World of Work Report 2012" href="http://www.dirittolavoro.com/rapporti/ilo_world_of_work_report_2012.pdf">World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy (.pdf)</a></p>
<p><a title="Rapporto sul Mondo del Lavoro 2012: situazione italiana" href="http://www.dirittolavoro.com/rapporti/ilo_rapporto_mondo_del_lavoro_2012_situazione_italiana.pdf">Rapporto sul Mondo del Lavoro 2012: situazione italiana (.pdf)</a></p>
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		<title>Modello di preventivo di massima e contratto di conferimento incarico agli avvocati ai sensi del c.d. Decreto Liberalizzazioni</title>
		<link>http://www.dirittolavoro.com/2012/04/01/modello-di-preventivo-di-massima-e-contratto-di-conferimento-incarico-agli-avvocati-ai-sensi-del-c-d-decreto-liberalizzazioni/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si allega di seguito un fac-simile di preventivo di massima e contratto di conferimento incarico all’avvocato reso obbligatorio dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), come convertito dalla L. n. 27/2012 (in S.O. n. 53, G.U. 24.03.2012, n. 71). Il predetto decreto legge, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2012/04/01/modello-di-preventivo-di-massima-e-contratto-di-conferimento-incarico-agli-avvocati-ai-sensi-del-c-d-decreto-liberalizzazioni/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si allega di seguito un fac-simile di preventivo di massima e contratto di conferimento incarico all’avvocato reso obbligatorio dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), come convertito dalla L. n. 27/2012 (in S.O. n. 53, G.U. 24.03.2012, n. 71). Il predetto decreto legge, com’è noto, oltre ad abrogare le tariffe professionali, ha previsto ex art. 9 l’obbligo per il professionista di pattuire analiticamente con il cliente i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, di fornire al cliente tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili e di indicare al cliente gli estremi della propria polizza professionale. Difatti, ai sensi dell’art. 9, co. 4, D.L. n. 1/2012 “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell&#8217;attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi [...]”.</p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/formulario/modello_preventivo_conferimento_incarico_avvocato.doc">Modello di preventivo di massima e contratto di conferimento incarico all’avvocato (.doc)</a></p>
<p><a href="http://www.dirittolavoro.com/formulario/modello_preventivo_conferimento_incarico_avvocato.pdf">Modello di preventivo di massima e contratto di conferimento incarico all’avvocato (.pdf)</a></p>
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		<title>Abrogazione della norma sulla Dichiarazione di interesse nei giudizi pendenti in Corte di Appello ed in Corte di Cassazione</title>
		<link>http://www.dirittolavoro.com/2012/02/24/abrogazione-della-norma-sulla-dichiarazione-di-interesse-nei-giudizi-pendenti-in-corte-di-appello-ed-in-corte-di-cassazione/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 10, al Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (&#8220;Disposizioni urgenti per l&#8217;efficienza della giustizia civile&#8221;), è stato abrogato l&#8217;art. 26 della Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) e con esso l&#8217;obbligo di presentare la c.d. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2012/02/24/abrogazione-della-norma-sulla-dichiarazione-di-interesse-nei-giudizi-pendenti-in-corte-di-appello-ed-in-corte-di-cassazione/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 10, al Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (&#8220;Disposizioni urgenti per l&#8217;efficienza della giustizia civile&#8221;), è stato <strong>abrogato l&#8217;art. 26 della Legge di stabilità 2012</strong> (Legge 12 novembre 2011, n. 183) e con esso l&#8217;obbligo di presentare la c.d. <strong>Dichiarazione di interesse</strong> nei giudizi civili pendenti in Corte di Appello ed in Corte di Cassazione.</p>
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		<title>Scadenza dei termini di impugnazione dei contratti di lavoro differiti dal Decreto Milleproroghe 2011</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Scade il prossimo 1 marzo 2013 il termine breve di 60 giorni previsto dal Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) e prorogato dal Decreto Milleproroghe 2011 (D.L. n. 225/2010, come convertito dalla L. n. 10/2011) per la proposizione di impugnazione, anche extragiudiziale, avverso i contratti di lavoro pregressi rientranti nelle previsioni di cui all&#8217;art. 32 L. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2012/02/11/scadenza-dei-termini-di-impugnazione-dei-contratti-di-lavoro-differiti-dal-decreto-milleproroghe-2011/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scade il prossimo 1 marzo 2013 il termine breve di 60 giorni previsto dal Collegato Lavoro (L. n. 183/2010) e prorogato dal Decreto Milleproroghe 2011 (D.L. n. 225/2010, come convertito dalla L. n. 10/2011) per la proposizione di impugnazione, anche extragiudiziale, avverso i contratti di lavoro pregressi rientranti nelle previsioni di cui all&#8217;art. 32 L. n. 183/2010. Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 3-4 agosto 2011, n. 3914; in senso contrario, Trib. Milano, 29 settembre 2011,  n. 4404 e 16 dicembre 2011, n. 6214), il differimento dei termini di impugnazione previsti dal Collegato Lavoro si dovrebbe applicare anche alla cessazione dei rapporti a termine e non soltanto ai licenziamenti, nei confronti dei quali il termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni era già previsto dall&#8217;art. 6 L. n. 604/1966. Seguendo tale ragionamento, anche le ulteriori tipologie di rapporti contemplate dall&#8217;art. 32 L. n. 183/2010 risulterebbero beneficiarie della proroga disposta dal D.L. n. 225/2010, come convertito dalla L. n. 10/2011, con la conseguenza che scadrebbe per i lavoratori al più tardi il prossimo 1 marzo 2013 il termine di impugnazione, quantomeno stragiudiziale, per tutti i casi pregressi rientranti nella previsione della norma richiamata (licenziamenti, contratti di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto, trasferimento del lavoratore ai sensi dell&#8217;art. 2103 cod. civ., trasferimento d&#8217;azienda ai sensi dell&#8217;art. 2112 cod. civ., etc.).</p>
<p><a title="Tribunale di Milano - Sentenza 3-4 agosto 2011, n. 3914" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tribunale_milano_2011_3914.pdf">Tribunale di Milano, sentenza 04.08.2011, n. 3914 (.pdf)</a></p>
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		<title>Istanza di trattazione relativa ai giudizi in appello introdotti prima del 2009</title>
		<link>http://www.dirittolavoro.com/2012/02/04/istanza-di-trattazione-relativa-ai-giudizi-in-appello-introdotti-prima-del-2009/</link>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tra le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), ai fini deflattivi del contenzioso, figura anche una sorta di perenzione dei giudizi civili pendenti da oltre tre anni innanzi alle Corti di Appello (oltre che, con requisiti temporali diversi, innanzi alla Corte di Cassazione). Ai sensi del primo comma dell’art. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2012/02/04/istanza-di-trattazione-relativa-ai-giudizi-in-appello-introdotti-prima-del-2009/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le modifiche introdotte dalla <strong>Legge di stabilità 2012</strong> (L. 12 novembre 2011, n. 183), ai fini deflattivi del contenzioso, figura anche una sorta di perenzione dei giudizi civili pendenti da oltre tre anni innanzi alle Corti di Appello (oltre che, con requisiti temporali diversi, innanzi alla Corte di Cassazione). Ai sensi del primo comma dell’art. 26 L. n. 183/2011 (rubricato “<em>Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello</em>”), infatti, “<em>Nei procedimenti civili […] pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge</em>”. Per effetto di tale innovazione, i procedimenti introdotti prima del 1° gennaio 2009 dovranno essere mantenuti in vita – entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza – attraverso la presentazione di una <strong>dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione</strong> proveniente dalla parte personalmente ed autenticata dal difensore. Si allega di seguito un fac-simile di istanza di trattazione per i procedimenti civili pendenti in Corte di Appello.</p>
<p><a title="Formula Istanza Trattazione Corte di Appello" href="http://www.dirittolavoro.com/formulario/formula_istanza_trattazione_corte_appello.doc">Formula relativa alla istanza di trattazione per i giudizi civili pendenti in Corte d’Appello (.doc)</a></p>
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		<title>Le modifiche al Codice di procedura civile introdotte dalla Legge di stabilità 2012</title>
		<link>http://www.dirittolavoro.com/2011/12/06/le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-introdotte-dalla-legge-di-stabilita-2012/</link>
		<comments>http://www.dirittolavoro.com/2011/12/06/le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-introdotte-dalla-legge-di-stabilita-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Riportiamo di seguito, in una comoda appendice di aggiornamento, le modifiche al Codice di procedura civile introdotte dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato &#8211; Legge di stabilità 2012), in vigore dall’1 gennaio 2012. Appendice di aggiornamento al Codice di procedura civile (.pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo di seguito, in una comoda appendice di aggiornamento, le <strong>modifiche al Codice di procedura civile</strong> introdotte dalla <strong>Legge 12 novembre 2011, n. 183</strong> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato &#8211; <strong>Legge di stabilità 2012</strong>), in vigore dall’1 gennaio 2012.</p>
<p><a title="Appendice di aggiornamento al Codice di procedura civile" href="http://www.dirittolavoro.com/normativa/appendice_aggiornamento_codice_di_procedura_civile.pdf" target="_blank">Appendice di aggiornamento al Codice di procedura civile (.pdf)</a></p>
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		<title>Pubblicato l’articolo “Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.L. n. 138/2011”</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Pubblicato l’articolo “Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.L. n. 138/2011”, in DIRITTO &#38; PRATICA DEL LAVORO, 46, Inserto “Le nuove relazioni industriali”, pp. XVIII-XX (ISSN: 1591-2132).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Pubblicato l’articolo “<strong>Profili di illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.L. n. 138/2011</strong>”, in DIRITTO &amp; PRATICA DEL LAVORO, 46, Inserto “Le nuove relazioni industriali”, pp. XVIII-XX (ISSN: 1591-2132).</p>
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		<title>La contrattazione aziendale dopo la c.d. Manovra bis</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 23:47:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In seguito alla riforma delle relazioni sindacali introdotta mediante l&#8217;Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, la contrattazione decentrata acquista un ruolo di primo piano nella disciplina dei rapporti di lavoro in forza del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/09/18/la-contrattazione-aziendale-dopo-la-c-d-manovra-bis/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito alla riforma delle relazioni sindacali introdotta mediante l&#8217;<strong>Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011</strong>, la contrattazione decentrata acquista un ruolo di primo piano nella disciplina dei rapporti di lavoro in forza del <strong>Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138</strong>, convertito dalla<strong> Legge 14 settembre 2011, n. 148</strong>. L&#8217;<strong>art. 8</strong> della <strong>c.d. Manovra bis</strong>, difatti, consente ai <strong>contratti collettivi aziendali </strong>ed ai <strong>contratti collettivi territoriali </strong>sottoscritti dalle <strong>associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</strong>, ovvero dalle <strong>rappresentanze sindacali operanti in azienda</strong>, la stipula di intese indirizzate alla regolamentazione delle materie inerenti alla organizzazione del lavoro e della produzione. Ai sensi della citata disposizione, sono peraltro espressamente disciplinabili dalla contrattazione aziendale e territoriale le materie inerenti: &#8220;a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell&#8217;orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio&#8221;. A chiusura del cerchio tracciato dall&#8217;Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la previsione legislativa di cui al terzo comma dell&#8217;art. 8 D.L. n. 138/2011 stabilisce quanto segue: &#8221;3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell&#8217;accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori&#8221;.</p>
<p><a title="Accordo interconfederale Confindustria CGIL CISL UIL 28 giugno 2011" href="http://www.dirittolavoro.com/normativa/accordo_interconfederale_2011_06_28.pdf" target="_blank">Accordo interconfederale Confindustria, CGIL, CISL e UIL 28.06.2011 (.pdf)</a></p>
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		<title>Depositata la motivazione della sentenza FIOM-CGIL contro FIAT e Fabbrica Italia Pomigliano</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[È stata depositata in data 14.09.2011 la motivazione della sentenza 16.07.2011, n. 2583, emessa dal Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento R.G. 4020/2011 introdotto da FIOM-CGIL Nazionale contro FIAT s.p.a., FIAT Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. In forza di tale sentenza, inerente alle note vicende dello stabilimento di &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/09/18/depositata-la-motivazione-della-sentenza-fiom-cgil-contro-fiat-e-fabbrica-italia-pomigliano/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata depositata in data 14.09.2011 la motivazione della <strong>sentenza 16.07.2011, n. 2583, emessa dal Tribunale di Torino</strong>, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento R.G. 4020/2011 introdotto da <strong>FIOM-CGIL Nazionale contro FIAT s.p.a., FIAT Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a.</strong> In forza di tale sentenza, inerente alle note vicende dello stabilimento di Pomigliano d&#8217;Arco, il Giudice del lavoro di Torino, riconosciuta la propria competenza per territorio ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 413, co. 7, e dell&#8217;art. 19 c.p.c., ha rigettato le domande formulate da FIOM-CGIL dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti collettivi inerenti al sito produttivo di Pomigliano d&#8217;Arco, dichiarando antisindacale, per altro verso, la condotta posta in essere dalle aziende convenute, in quanto tale da determinare l&#8217;estromissione di FIOM-CGIL dal sito produttivo di Pomigliano d&#8217;Arco.</p>
<p><a title="Tribunale di Torino - sentenza 16.07.2011 n. 2583" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tribunale_torino_2011_2583.pdf" target="_blank">Tribunale di Torino, sentenza 16.07.2011 (depositata il 14.09.2011), n. 2583 (.pdf)</a></p>
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		<title>Conversione del rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con sentenza del 16 giugno 2011 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, in forza dell&#8217;art. 5, co. 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001 e della successione abusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati tra le parti, ha dichiarato sussistente tra una dipendente precaria appartenente al personale ATA ed il Ministero &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/09/17/conversione-del-rapporto-di-lavoro-a-termine-nel-pubblico-impiego/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>sentenza del 16 giugno 2011 </strong>il <strong>Tribunale di Napoli </strong>in funzione di Giudice del lavoro, in forza dell&#8217;art. 5, co. 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001 e della successione abusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati tra le parti, <strong>ha dichiarato sussistente tra una dipendente precaria appartenente al personale ATA ed il Ministero convenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato</strong>, condannando altresì il Ministero al <strong>risarcimento del danno </strong>patito dalla dipendente (commisurato ad 8 mensilità della retribuzione globale di fatto) ai sensi dell&#8217;art. 30, co. 5, L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).</p>
<p><a title="Tribunale di Napoli, sentenza 16 giugno 2011" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/tribunale_napoli_2011_06_16.pdf" target="_blank">Tribunale di Napoli, sentenza 16 giugno 2011 (.pdf)</a></p>
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		<title>La Corte Costituzionale persevera nel ritenere non ancora &#8220;comunitarizzata&#8221; la CEDU</title>
		<link>http://www.dirittolavoro.com/2011/06/03/la-corte-costituzionale-persevera-nel-ritenere-non-ancora-comunitarizzata-la-cedu/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirittolavoro.com</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nelle more della definizione del processo di adesione dell&#8217;Unione europea (UE) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come scolpito nell&#8217;art. 6 del Trattato UE e nel relativo Protocollo n. 8, ed in forza di una conservativa valorizzazione della lettera dell&#8217;art. 6 del Trattato UE, il cui tenore &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.dirittolavoro.com/2011/06/03/la-corte-costituzionale-persevera-nel-ritenere-non-ancora-comunitarizzata-la-cedu/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle more della definizione del processo di adesione dell&#8217;Unione europea (UE) alla <strong>Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)</strong>, come scolpito nell&#8217;art. 6 del Trattato UE e nel relativo Protocollo n. 8, ed in forza di una conservativa valorizzazione della lettera dell&#8217;art. 6 del Trattato UE, il cui tenore non consente di equiparare quanto agli effetti la Carta di Nizza e la CEDU, la Corte Costituzionale continua strenuamente a sostenere la mancata &#8220;comunitarizzazione&#8221; della CEDU e la conseguente impossibilità per i giudici nazionali di disapplicare il diritto interno con essa contrastante. Così, anche nella recente <strong><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/corte_costituzionale_2011_113.pdf" target="_blank">sentenza 7.4.2011, n. 113</a></strong> (Red. Frigo), ma soprattutto nella <strong><a href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/corte_costituzionale_2011_80.pdf" target="_blank">sentenza 11.3.2011, n. 80</a></strong> (Red. Frigo), la Corte Costituzionale persevera nel suffragare il convincimento maturato a partire dalla sentenza 24.10.2007, n. 348 (Red. Silvestri) secondo cui &#8220;<strong>spetta al giudice comune interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia consentito dal dato testuale; mentre, qualora tale operazione non sia possibile – esclusa una diretta disapplicazione della norma interna da parte del giudice – quest&#8217;ultimo deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale</strong>&#8220;, in riferimento al &#8220;parametro interposto&#8221; espresso dall&#8217;art. 117, co. 1, Cost. Nella sentenza n. 80/2011, nondimeno, pur mantenendosi fermo il suddetto orientamento, si rileva che non può mutarsi convincimento soltanto &#8220;allo stato&#8221; attuale, cioè <em>rebus sic stantibus</em>, nelle more vale a dire del perfezionamento dell&#8217;adesione alla CEDU prevista dal Protocollo n. 8 relativo al Trattato UE.</p>
<p><a title="Corte Costituzionale sentenza n. 80/2011" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/corte_costituzionale_2011_80.pdf" target="_blank">Corte Costituzionale, sentenza 11 marzo 2011, n. 80 (.pdf)</a></p>
<p><a title="Corte Costituzionale sentenza n. 113/2011" href="http://www.dirittolavoro.com/giurisprudenza/corte_costituzionale_2011_113.pdf" target="_blank">Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 2011, n. 113 (.pdf)</a></p>
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