Dirittolavoro.com Contributi su temi di diritto del lavoro italiano ed europeo a cura di Clemente Massimiani

10Apr/080

Circolare ministeriale su lavoro intermittente, somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, part-time

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con la circolare 25 marzo 2008, n. 7, fornisce chiarimenti sul regime intertemporale dei contratti di lavoro intermittente e di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), abrogati a seguito della L. n. 247/2007. Fornisce inoltre delucidazioni sulle clausole elastiche e flessibili legate ai contratti di lavoro part-time.

10Apr/080

Circolare ministeriale sulla trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato

Con la circolare 31 marzo 2008, n. 8, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale fornisce nuove indicazioni sul processo di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato. Si ricorda che il c.d. decreto milleproroghe (D.L. n. 248/2007 conv. dalla L. n. 31/2008) ha spostato al 30 settembre p.v. il termine ultimo per poter aderire alla procedura di “stabilizzazione”, che, sino ad ora, ha di fatto interessato i soli lavoratori operanti nell’ambito dei call center. Con riferimento a tale settore, la circolare ribadisce i presupposti che legittimano il corretto utilizzo dei lavoratori inquadrati con contratto di collaborazione.

4Apr/080

Circolari su lavoro a tempo determinato e collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni

Si riportano di seguito le circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni

Circolare n. 3/2008 - in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pp.aa.

Circolare n. 2/2008 - in tema di collaborazioni esterne nelle pp.aa.

25Mar/080

Aggiornato il Dossier sulla Flexicurity

Aggiornato il Dossier "Flexicurity. Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza", ne I Dossier di Labour Web, n° 10 - 2008. Include i principi comuni di flessicurezza approvati dal Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 (REV. Finale, 03/2008).

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21Mar/080

Modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie

Con decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, seguito dalla circolare 4 marzo 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Prot. 16 /Segr / 0001692 / 04.01.03), è stata data attuazione alla legge 17 ottobre 2007, n. 188, in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori (Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera). Il provvedimento si inserisce nell'attuale quadro normativo quale azione di contrasto al lavoro irregolare, avendo come primo obiettivo la prevenzione del fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco". Con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, come definito dal decreto interministeriale, diventano nulle le dimissioni presentate in forma diversa a partire dal 5 marzo 2008 su tutto il territorio nazionale. Il modulo, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione definite dal decreto, ha una validità di 15 giorni dalla data di emissione. Il decreto de quo si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 c. c. Il nuovo modello di dimissioni volontarie e le modalità tecniche di compilazione sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

20Feb/080

Pubblicata la rassegna normativa su Lavoro pubblico: Norme di rilievo nella Finanziaria 2008

È on line la rassegna normativa "Lavoro pubblico: Norme di rilievo nella Finanziaria 2008", contributo realizzato per il Workshop "Precari, flessibili, stabili e stabilizzati. Il lavoro nelle P.A. dopo la Finanziaria 2008", Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, 29 febbraio 2008.

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26Gen/080

Le principali novita’ introdotte dal Pacchetto Welfare per i lavoratori atipici

Si illustrano di seguito le principali novità introdotte per i lavoratori atipici dal c.d. Pacchetto Welfare, adottato con legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, in GURI, 29 dicembre 2007, n. 301). Ai sensi dell’art. 39, ed in aderenza all'originario spirito della direttiva 99/70/CE del Consiglio, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (in GUCE, 10 luglio 1999, L 175, p. 43), all’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». Ai sensi dell’art. 40, in materia di continuazione del rapporto a termine e di successione di contratti, all’articolo 5 del d. lgs. n. 368/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».
Muta la disciplina delle deroghe ex all’art. 10, d. lgs. n. 368/2001. Infatti, ai sensi dell’art. 41, l. n. 247/2007, viene soppressa la possibilità di stipulare senza limiti quantitativi contratti a termine “per l’intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell’anno”, nonché “a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”, ovvero “conclusi quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale”, ovvero ancora “con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche”.
È introdotta , ex art. 47, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, la possibilità per i contratti collettivi di prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’art. 10, co. 3, d. lgs. n. 368/2001.
Con riguardo alle clausole elastiche stricto sensu e alle clausole flessibili nel part-time, il preavviso a favore del prestatore di lavoro, fatte salve le intese fra le parti, è elevato ad “almeno cinque giorni lavorativi”. L’art. 44, lett. e) introduce il diritto di precedenza per il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
È abrogata la disciplina del lavoro intermittente ed è abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, come previsti dal decreto Biagi.

25Gen/080

Pubblicato il Working Paper “Prove di democrazia in Europa: la Flessicurezza nel lessico ufficiale e nella pubblica opinione europea”

È disponibile on line il Working Paper C.S.D.L.E. Massimo D'Antona .INT - 59/2008 "Prove di democrazia in Europa: la Flessicurezza nel lessico ufficiale e nella pubblica opinione europea" (B. Caruso - C. Massimiani), di prossima pubblicazione in Diritti, Lavori, Mercati (ISSN: 1722-7666).

WP C.S.D.L.E. Massimo D'Antona .INT - 59/2008

11Dic/070

Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni

Dopo il d.m. Funzione pubblica 28 novembre 2000, con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e la circolare 12 luglio 2001, n.2198, inerente a "Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, allo scopo di responsabilizzare ulteriormente i dipendenti pubblici, ha adottato la Direttiva 6 dicembre 2007, n.8, recante "Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni - Responsabilità disciplinare".

11Dic/070

Versione definitiva delle Conclusioni del Consiglio EPSCO sulla flexicurity

È stata resa disponibile nel Registro del Consiglio dell'UE la versione definitiva delle Conclusioni del Consiglio EPSCO del 5-6 dicembre 2007. Si allegano: a) Doc. 16201/07 (ITA) (Verso principi comuni di flessicurezza - Conclusioni del Consiglio); b) Doc. 16201/07 (EN) (Towards Common Principles of Flexicurity - Council Conclusions).