La prudenza della Corte di Giustizia nella decisione delle cause C-53/04 (Marrosu) e C-180/04 (Vassallo) del 7 settembre 2006 ha determinato un significativo passo indietro rispetto alla portata della precedente pronuncia C-212/04 (Adeneler). Dopo aver sostenuto in quest’ultimo dictum che «l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato […] osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi», i giudici di Lussemburgo, nelle pronunce del 7 settembre 2006, si limitano ad affermare che il suddetto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito, com’è noto, nella direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, «non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico». Un simile revirement, prendendo atto delle peculiarità e della particolare forza di resistenza delle regole che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico, ha sostanzialmente legittimato tutt’al più una pretesa risarcitoria in caso di abusiva successione di contratti a termine nel p.i., avallando la scelta degli ordinamenti nazionali di non prevedere l’automatica conversione del rapporto a termine in lavoro a tempo indeterminato. In questo senso si veda la pronuncia n. 177/2007 del TAR Puglia, Seconda Sezione di Lecce, pubblicata il 26 gennaio 2007.

TAR Lecce, Sez. II, sentenza 26 gennaio 2007, n. 177 (.pdf)

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.