Una recente pronuncia della Cassazione Civile (Sez. Lavoro, 14 maggio 2007, n. 11019) ha confermato la possibilità di reformatio in peius nella successione di contratti collettivi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, segnatamente, “alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., […] modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline”.

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* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.