Con la circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76 e il messaggio della Direzione centrale delle entrate contributive 22 maggio 2007, n. 12768, è stata data attuazione all’art. 1, co. 788, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto l’estensione per i co.co.co., i lavoratori a progetto e le categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, di benefici in riferimento agli eventi della malattia e del parto: “A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151″.

Il messaggio della Direzione centrale delle entrate contributive, in particolare, è volto a fornire indicazioni operative affinché le note difficoltà incontrate dalle sedi decentrate nel reperimento, negli archivi della gestione separata INPS, della contribuzione versata ai collaboratori coordinati e continuativi non frustrino la portata di tutela dell’innovazione legislativa. É noto, infatti, che in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi non è applicabile il principio dell’automaticità delle prestazioni. La nuova procedura informatica “E-mens” si è resa necessaria “per evitare la richiesta al collaboratore di documentazione spesso di difficile reperibilità da parte del medesimo, se non attraverso la richiesta al proprio committente”.

La misura si inserisce in un quadro di disposizioni destinate ai lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.co., lavoratori a progetto e categorie assimilate). Nei confronti dei lavoratori della categoria non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, infatti, la legge finanziaria 2007 ha previsto l’innalzamento al 23% dell’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1, co. 770).

La misura ex art. 1, co. 770, costituisce un disincentivo alle assunzioni precarie ed è parzialmente bilanciata dalla previsione ex art. 1, co. 772, che prevede una clausola di salvaguardia per le retribuzioni percepite dai co.co.co. e co.co.pro.: “L’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota”. Sempre nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, la legge finanziaria 2007 ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, destinato “all’erogazione di contributi […] per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica” (art. 1, co. 298, in attesa di decreto attuativo).

Circolare INPS n. 76/2007 (.PDF)

Messaggio Direzione Centrale Entrate Contributive n. 12768/2007 (.PDF)

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.