Il 30 giugno 2007 scade il termine per i lavoratori interessati dalla riforma (d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), già assunti alla data del 31 dicembre 2006, per esercitare il diritto di scelta sulla destinazione del maturando trattamento di fine rapporto (TFR).

Se entro il termine stabilito il lavoratore non esprime alcuna opzione opera il meccanismo del silenzio-assenso: il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dall’accordo aziendale oppure, in mancanza di accordo aziendale, dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore trasferisce il TFR alla forma prevista dagli accordi aziendali ovvero, in mancanza di apposito accordo, alla forma cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Ulteriormente, in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei predetti criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, c.d. FondInps.

In caso di conferimento tacito (silenzio-assenso), è previsto l’obbligo per gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari di prevedere l’investimento delle somme (il c.d. tesoretto del lavoratore) nella linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale e di rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Decreto Legislativo n. 252/2005 (.PDF)

blank
Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.