La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 13 agosto 2007, n. 17652, ha ribadito il consolidato principio secondo cui il licenziamento che non rivesta la forma scritta ex art. 2 L. n. 604/1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale deve essere considerato ancora giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro fino a quando non venga comunicato per iscritto il provvedimento di risoluzione o di estinzione del rapporto (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5 maggio 1999, n. 4498). La forma scritta della comunicazione di licenziamento è richiesta ad substantiam (Cass. Civ., SS. UU., 18 ottobre 1982, n. 5394).

Il rigore di tale requisito, tuttavia, risulta temperato da un orientamento giurisprudenziale prudente in ordine alle caratteristiche fattuali della forma scritta del recesso datoriale.

Emblematica di tale orientamento, si legge nelle motivazioni della pronuncia in epigrafe, è la sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 maggio 1995, n. 6900, a mente della quale “in tema di licenziamento, non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, la consegna al lavoratore dell’atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sé la in equivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento”.

Nel caso di specie, aderendo ad una simile impostazione “estensiva”, la Suprema Corte ha ritenuto che “la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro contenuta nel libretto di lavoro consegnato” al lavoratore “vale come atto scritto di licenziamento dalla relativa data della consegna/trasmissione” (ancor più per essere stato, nella fattispecie, il libretto “accompagnato” da una lettera di trasmissione indicante il recesso datoriale).

Full text (.PDF)

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.