Con la sentenza 4 novembre 2010, n. 22443, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sembra avere definitivamente abbandonato la tesi, un tempo maggioritaria, secondo cui il preavviso nel recesso avrebbe natura reale.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tesi sulla natura reale del preavviso risulta ormai superata e negata da una “pluralità di decisioni” della Corte medesima, “le quali hanno affermato e motivato la tesi della efficacia obbligatoria” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11740/2007; n. 13959/2009; 21216/2009).

L’accoglimento della tesi sulla efficacia obbligatoria del preavviso comporta l’estinzione con effetto immediato del rapporto di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso, con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, senza che possano avere rilievo di per sé eventuali avvenimenti sopravvenuti (quali, ad esempio, i trattamenti di maggior favore).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 4 novembre 2010, n. 22443 (.pdf)

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.