In seguito alla riforma delle relazioni sindacali introdotta mediante l’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, la contrattazione decentrata (contrattazione aziendale e contrattazione territoriale) acquista un ruolo di primo piano nella disciplina dei rapporti di lavoro in forza del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

L’art. 8 della c.d. Manovra bis, difatti, consente ai contratti collettivi aziendali ed ai contratti collettivi territoriali sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, la stipula di intese indirizzate alla regolamentazione delle materie inerenti alla organizzazione del lavoro e della produzione.

Ai sensi della citata disposizione, sono peraltro espressamente disciplinabili dalla contrattazione aziendale e territoriale le materie inerenti: “a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio”.

A chiusura del cerchio tracciato dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, la previsione legislativa di cui al terzo comma dell’art. 8 D.L. n. 138/2011 stabilisce quanto segue: “3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”.

Accordo interconfederale Confindustria, CGIL, CISL e UIL 28.06.2011 (.pdf)

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.