Tra le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), ai fini deflattivi del contenzioso, figura anche una sorta di perenzione dei giudizi civili pendenti da oltre tre anni innanzi alle Corti di Appello (oltre che, con requisiti temporali diversi, innanzi alla Corte di Cassazione). Ai sensi del primo comma dell’art. 26 L. n. 183/2011 (rubricato “Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello”), infatti, “Nei procedimenti civili […] pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Per effetto di tale innovazione, i procedimenti introdotti prima del 1° gennaio 2009 dovranno essere mantenuti in vita – entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza – attraverso la presentazione di una dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione proveniente dalla parte personalmente ed autenticata dal difensore. Si allega di seguito un fac-simile di istanza di trattazione per i procedimenti civili pendenti in Corte di Appello.

Formula relativa alla istanza di trattazione per i giudizi civili pendenti in Corte d’Appello (.doc)

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.