Mediante la Circolare 21 ottobre 2013, n. 40, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito “primi chiarimenti” sul Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 (emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), recante disciplina delle modalità di attuazione dell’art. 13-bis, co. 5, del Decreto Legge n. 52/2012 (convertito dalla Legge n. 94/2012), in tema di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La richiamata norma di cui all’art. 13-bis, co. 5, D.L. n. 52/2012, com’è noto, ha previsto la possibilità di ottenere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)anche in presenza di una certificazione […] che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
In attuazione della predetta disposizione, come anzidetto, è stato emanato il Decreto Ministeriale 13 marzo 2013, che, unitamente alla norma di cui all’art. 13-bis, co. 5, D.L. n. 52/2012, ha delineato un meccanismo teso a superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità contributiva – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – nonostante i crediti vantati a loro volta nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In forza del richiamato meccanismo, in sostanza, si è voluto consentire alle imprese di poter ottenere ed utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
In ordine alle modalità di rilascio del DURC, la Circolare n. 40/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla scorta dell’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013, sottolinea, per i casi in cui il DURC sia rilasciato in presenza di debiti contributivi, l’obbligo di “indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, […] precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.
In ipotesi di siffatta stregua, ove è possibile ottenere il DURC “pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori”, ma “a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse”, il DURC verrà rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”.
Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato dovrà nella fase di avvio del procedimento dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica, e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
Precisa inoltre la Circolare n. 40/2013 che il DURC emesso ai sensi della sopra richiamata normativa dovrà contenere esplicitamente i seguenti elementi:
– dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012;
– importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
– gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;
– eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Ulteriori chiarimenti operativi sono dettati in tema di certificazione dei crediti e relativa Piattaforma informatica, nonché in ordine alle modalità ed ipotesi di utilizzo del DURC ex art. 13-bis, co. 5, D.L. n. 52/2012.

Circolare n. 40/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (.pdf)

D.M. 13 marzo 2013 (.pdf)

blank
Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.