Mediante la sentenza 21 ottobre 2013, n. 23771, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è posto a carico del datore di lavorol’onere della prova in ordine alla insussistenza del requisito dimensionale prescritto ai fini della tutela reale, quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegra”.

In riferimento alla fattispecie di giudizio, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto “coerente” con la propria giurisprudenza consolidatasi dopo la pronunzia a Sezioni Unite n. 141/2006 (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6344/2009, n. 15948/2006, n. 13945/2006, n. 12722/2006) il criterio di riparto dell’onere probatorio in tema di requisito dimensionale ai fini della tutela reale adottato dal giudice di appello, secondo cui “in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò essere provati dal datore di lavoro”.

Nella medesima sentenza n. 23771/2013 della Cassazione sono ribaditi almeno due ulteriori rilevanti principi in tema di requisito dimensionale propedeutico all’applicazione della tutela reale.

Il primo inerisce alla inclusione nel requisito dimensionale anche di lavoratori non indicati quali subordinati nelle scritture aziendali.

La Suprema Corte ha nella specie ritenuto “espressione di accertamento di fatto insindacabile in Cassazione” la affermazione, da parte del giudice di merito, della “esistenza di ulteriori rapporti di lavoro dipendente, oltre a quelli risultanti dal libro matricola della società”, siccome scaturente “dal positivo riscontro in base alle deposizioni testimoniali puntualmente evocate in sentenza che i suddetti rapporti, per le loro caratteristiche intrinseche, andavano qualificati come di lavoro dipendente”. Né, comunque, è stata ritenuta idonea ad escludere la natura subordinata di detti rapporti la circostanza che le attività in questione, come sostenuto dalla società, avessero carattere occasionale e fossero concentrate nei periodi delle festività pasquali e natalizie, posto che la durata maggiore o minore della collaborazione ha valenza neutra al fine della qualificazione come subordinata o autonoma dell’attività prestata.

L’ulteriore richiamato principio riguarda, infine, il computo del requisito dimensionale ai fini dell’applicazione della tutela reale. Con la sentenza in epigrafe, segnatamente, per un verso è stato avallato il periodo di riferimento ritenuto congruo dalla Corte territoriale, vale a dire la media occupazionale nell’anno precedente il licenziamento. Per altro verso, ai fini del superamento della soglia numerica prescritta dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), è stato ritenuto “sufficiente il superamento delle 15 unità e non, come sostenuto, il raggiungimento della media delle 16 unità” (nella fattispecie una media di 15,11 lavoratori nell’anno precedente il licenziamento è stata ritenuta sufficiente a determinare il superamento della soglia numerica prescritta ai fini della tutela reale, e, dunque, della reintegrazione nel posto di lavoro).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 21 ottobre 2013, n. 23771 (.pdf)

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.