Mediante la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito il principio secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare sono “obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine”, in ragione della “diversa natura” del rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In merito alla indennità sostitutiva del preavviso, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24335/2013 che “mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato (art. 2118 cod. civ.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l’illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto”.
Una simile opzione interpretativa, sottolineano i giudici di legittimità, “risulta conforme all’orientamento di questa Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all’art. 2118 cod. civ. Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termine sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa  legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430). Lo stesso dicasi nel caso di recesso dal contratto di formazione e lavoro, costituente una species del contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 23 dicembre 1992 n. 13597)”.
Analogo il ragionamento seguito per l’indennità supplementare, prevista in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, va condiviso l’assunto espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui la mancata previsione in sede di contrattazione collettiva della indennità supplementare nel caso di recesso anticipato operato nel rapporto a terminenon comporta alcun profilo discriminatorio” ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 368/2001, “trattandosi di norma che non si applica ad istituti, quali l’indennità sostituiva del preavviso e l’indennità supplementare, ‘obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine’, in ragione della diversa natura del rapporto”.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.