Mediante la sentenza n. 24260/2013, depositata il 28 ottobre 2013, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato l’applicazione in via analogica della norma di cui all’articolo 2 della Legge n. 604/1966, in tema di licenziamenti individuali, alla materia del trasferimento del lavoratore ex art. 2103 cod. civ.

La Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza n. 24260 del 28 ottobre 2013, ha ribadito un duplice principio.

Da un lato, il Supremo Collegio ha confermato il consolidato orientamento secondo cui “ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova”.

Dall’altro, l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Roma, sottoposta nella specie al giudizio della Corte di Cassazione, è stata cassata nella parte in cui non si è uniformata al principio di diritto secondo cui “l’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta […] dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n. 1912 del 1998)”.

In applicazione del suddetto principio, la Corte di Cassazione ha dunque statuito che “in ragione della applicazione analogica della richiamata disciplina in tema di licenziamento, ove accertata la inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento […] deve considerarsi illegittimo”.

* Autore immagine: 123RF.

blank
Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.