Secondo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, deve ritenersi illegittimo, per violazione del principio di immediatezza della reazione, quale elemento costitutivo del recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, un licenziamento per giusta causa intimato 18 giorni dopo il chiaro delineamento del quadro fattuale in capo al datore di lavoro.

Nella sentenza 28 novembre 2013, n. 26655, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, partendo dalle premesse della rilevabilità d’ufficio del requisito della immediatezza della reazione nel recesso per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. e della ascrivibilità al sindacato di merito della valutazione di congruità inerente alla tempestività del licenziamento, ha avallato il giudizio della Corte di Appello territoriale che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento intimato 19 giorni (rectius 18 giorni) dopo che “il quadro fattuale, come già ab initio chiaramente delineato, potesse considerarsi definitivamente fissato in tutti gli aspetti (anche, dunque, con riguardo, alla connotazione dell’addebito sotto il profilo soggettivo)” in capo al datore di lavoro.

Secondo la Corte, infatti, in presenza di una compiuta rappresentazione della vicenda in capo al datore di lavoro, l’aver procrastinato senza alcuna ragione, oltre il termine suddetto, l’adozione del licenziamento integra “un tempo eccessivo, tale da ingenerare nel lavoratore il ragionevole affidamento sulla rinuncia datoriale, per fatti concludenti, alla facoltà di recesso”, dovendosi concludere dunque per l’illegittimità del licenziamento per violazione del principio di immediatezza.

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.