Secondo la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, dalle qualifiche aziendali non discendono direttamente deleghe in materia antinfortunistica.

Il richiamato principio di diritto è stato espresso nella recente sentenza n. 49402/2013, depositata il 9 dicembre 2013, della IV Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui «dalle qualifiche aziendali non possono farsi discendere direttamente specifici ruoli sul piano prevenzionistico».

Da tale principio, secondo la giurisprudenza di legittimità, discende segnatamente che, «in difetto di precisazioni risultanti dagli atti […] riguardo all’estensione del ruolo e delle competenze attribuite (specificamente in ambito di sicurezza sul lavoro) a soggetti determinati», deve escludersi che «il semplice conferimento dell’incarico di direttore tecnico dell’impresa […], con attribuzione di “funzioni tecniche”, equivalga a una efficace delega in materia antinfortunistica».

Per altro verso, in assenza di una “delega formale, deve parimenti escludersi «la sussistenza di una delega implicita o presunta in materia antinfortunistica derivante dalle dimensioni e dall’organizzazione dell’impresa», laddove nell’impresa medesima non sia presente «una divisione in rami, settori o servizi […], sì da poter individuare singole posizioni di responsabilità in base alle suddivisioni dell’organizzazione aziendale».

Nella medesima sentenza n. 49402 del 9 dicembre 2013, inoltre, la Cassazione Penale ha altresì ribadito il principio in forza del quale anche il Presidente del CDA di una società di capitali può essere chiamato a rispondere delle violazioni dell’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Secondo la Corte, infatti, «in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni» (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 12370 del 9.03.2005, Rv. 231076), con la conseguenza che «gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione» (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 6280 dell’11.12.2007, Rv. 238958).

Dal suddetto principio deriva «la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza», dovendosi escludere il «cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale […] nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, quest’ultima ravvisabile nell’incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza».

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.