Mediante l’ordinanza n. 27812/2013, depositata il 12 dicembre 2013, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, in ragione della novella legislativa introdotta dall’articolo 10, commi 5 e 6, del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 150 del 28.06.2013), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 196 del 22.08.2013), ha superato la precedente giurisprudenza basata sul c.d. “reddito coniugale” ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità agli invalidi civili.
Nella richiamata pronuncia n. 27812 del 12 dicembre 2013 la Corte di Cassazione ritiene che, “sebbene l’intervento del legislatore presenti qualche ambiguità, […] dallo stesso possano trarsi […] principi che indirizzano sia l’attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2013 […] richiamato”.
Ed infatti, secondo la Corte, “in esito all’entrata in vigore delle citate disposizioni, dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che:
– il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso ad € 16.127,30;
la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite;
– ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto”.
Alla luce dei suddetti principi la Corte di Cassazione ha accolto nella specie il ricorso proposto dall’INPS, cassando con rinvio l’impugnata sentenza e deferendo alla Corte territoriale di Messina, in diversa composizione, l’accertamento del possesso dei requisiti reddituali “in relazione al periodo antecedente e successivo al 28 giugno 2013.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 12 dicembre 2013, n. 27812 (.pdf)

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.