Secondo il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, deve dichiararsi illegittima la esclusione di un dipendente a termine di un Ente locale – nella specie la Provincia Regionale di Catania – dalle procedure di progressione economica orizzontale, laddove essa integri una violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato previsto dall’art. 7 CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14 settembre 2000, nonché del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato scolpito nella Direttiva 1999/70/CE, relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e nell’art. 6 D. Lgs. n. 368/2001, che ha recepito nell’ordinamento interno la predetta Direttiva 1999/70/CE (Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, sentenza 8 ottobre 2013, n. 2497, Est. Mirenda).
Secondo il Giudice del Lavoro di Catania, la progressione economica orizzontale, «la cui finalità è quella di dar luogo a forme di valutazione del personale in servizio secondo determinati indicatori nell’ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento, dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali», “non è incompatibile” con il rapporto di lavoro a termine, «giacché i criteri individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ai fini della progressione economica sono riferibili a qualunque prestazione indipendentemente dalla durata della stessa».
Secondo il Tribunale richiamato, «non va, poi, trascurato di considerare che l’art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, che ha recepito la direttiva 99/70 CE, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, stabilisce il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e l’estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine».
Come sottolineato in pronuncia, «la questione attiene, dunque, alla comparabilità delle prestazioni fra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento».
Orbene, nel caso di specie, sulla scorta dell’insegnamento proveniente dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso; 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler e altri; 8 settembre 2011, C-177/10, Rosado Santana) e delle allegazioni in atti, il Giudice del Lavoro adito, dal momento che «l’assunzione ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l’inserimento del lavoratore nella struttura dell’amministrazione per l’espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza», risultando pertanto «smentita dall’inquadramento del lavoratore nella struttura organizzativa dell’ente per il perseguimento delle sue finalità la dedotta specialità del rapporto di lavoro», ha ritenuto «non … rinvenibile alcuna altra ragione giustificatrice della prospettata legittimità della disparità di trattamento posta in essere».
Da quanto precede è conseguita la declaratoria «che parte ricorrente aveva diritto a partecipare alla progressione economica ovvero di essere valutata ai fini della progressione economica orizzontale con i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato nelle precedenti progressioni indette dall’ente», nonché della illegittimità dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi alle progressioni economiche orizzontali in questione, siccome riferiti ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.