Devono essere riconosciuti i danni da dequalificazione professionale e da perdita di chance, nonché i danni alla salute, al lavoratore illegittimamente pretermesso da incarichi.
Tali principi sono stati affermati dal Tribunale Amministrativo del Lazio – Sez. Roma nella sentenza 21 febbraio 2014, n. 2120, e nella precedente sentenza non definitiva 25 gennaio 2013, n. 896, sul ricorso presentato da un Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia avverso il Ministero della Giustizia.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da dequalificazione professionale e da perdita di chance, essa è stata ritenuta fondata e meritevole di accoglimento dal TAR del Lazio, Sez. Roma, sul presupposto che «dalle risultanze processuali è emerso che il Ministero della Giustizia ha tenuto nei confronti del ricorrente una serie di comportamenti violativi degli obblighi di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore e di adibizione del lavoratore a mansioni coerenti con la sua qualifica professionale, previsti dagli artt. 2087 e 2103 c.c., e che, anzi, il complesso di tali condotte può essere qualificato come mobbing come espressamente prospettato dal ricorrente» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, sentenza non definitiva 20 dicembre 2012 – 25 gennaio 2013, n. 896/2013).
Nel caso di specie, sono stati ravvisati nella condotta datoriale i presupposti del mobbing, definito come «condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità». Ed, in particolare, sono stati ravvisati i seguenti elementi costitutivi della fattispecie: «a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (Cass. n. 28962/2011; Cass. n. 12048/2011; Cons. Stato sez. VI n. 3648/2011)», avendo «l’amministrazione […] posto in essere una serie di condotte illecite e, comunque, univocamente finalizzate a estromettere il ricorrente da un contesto lavorativo coerente con la sua qualifica» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, sentenza non definitiva 20 dicembre 2012 – 25 gennaio 2013, n. 896/2013).
Le menzionate condotte mobbizzanti sono state identificate, segnatamente: a) nella mancata risposta ad una istanza di copertura di incarico; b) nella mancata attribuzione per più anni di mansioni di ogni tipo; c) nel costante disconoscimento della professionalità e della qualifica; d) nella disparità di trattamento rispetto a colleghi.
Tali condotte, protratte nel corso degli anni e non necessariamente tutte illegittime, sono state ritenute «indicative di un disegno complessivo volto ad emarginare il ricorrente» ed idonee ad integrare una fattispecie di mobbing. Secondo i giudici amministrativi, infatti, «le condotte di cui si è dato atto, complessivamente riguardate, concretizzano una fattispecie di “mobbing”, quale delineata dalla giurisprudenza richiamata, in quanto nell’ipotesi oggetto di causa sussistono la pluralità delle condotte vessatorie, il danno alla professionalità del ricorrente con conseguente perdita di chance, il nesso causale e l’intento persecutorio desumibile dal carattere illegittimo di maggior parte degli atti posti in essere dall’amministrazione, dalla pluralità e dalla reiterazione nel tempo e dalla finalizzazione degli stessi ad estromettere» il ricorrente medesimo «da un contesto lavorativo “fisiologico”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, sentenza non definitiva 20 dicembre 2012 – 25 gennaio 2013, n. 896/2013).
Dato atto dell’illiceità delle condotte poste in essere dall’amministrazione, il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondate le istanze risarcitorie, sia del danno da dequalificazione professionale, «particolarmente significativo per la natura e la durata delle condotte e per la durata del periodo di sostanziale inattività (otto anni) cui il ricorrente è stato costretto dal Ministero», sia del danno da perdita di chance, «correlato al venir meno delle occasioni di carriera e riconducibile al mancato esame delle istanze presentate […], alla mancata attribuzione delle mansioni rivendicate e alla forzosa inattività» cui il ricorrente «è stato per più anni costretto». In considerazione, nondimeno, delle «interrelazioni esistenti tra tali voci di pregiudizio», i giudici amministrativi hanno liquidato, in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, unitariamente e complessivamente il danno da dequalificazione professionale ed il danno da perdita di chance meritevoli di ristoro in capo al ricorrente (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, sentenza non definitiva 20 dicembre 2012 – 25 gennaio 2013, n. 896/2013).
La statuizione sulle ulteriori pretese risarcitorie del ricorrente – inerenti a danno esistenziale, danno biologico e danno morale – è stata assunta, all’esito di apposita istruttoria, nella sentenza definitiva depositata il 21 febbraio 2014 (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, sentenza 24 ottobre 2013 – 6 febbraio 2014 – 21 febbraio 2014, n. 2120/2014).
Mediante la pronuncia definitiva da ultimo richiamata, risultando “comprovatal’insorgenza del danno alla salute dagli esiti della disposta perizia medico-legale, e con essa altresì la sussistenza del nesso di causalità, «tenuto conto della coincidenza temporale tra la patologia riscontrata all’esito della verificazione e l’inizio della condotta antigiuridica da parte dell’Amministrazione, caratterizzata, come peraltro già affermato nella succitata sentenza non definitiva (n. 896/2013), dalla presenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave)», il Tribunale ha riconosciuto e liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., il danno alla salute subito dal ricorrente.
In ordine alla liquidazione del danno, il TAR del Lazio, Sez. Roma, ha liquidato unitariamente il pregiudizio non patrimoniale alla salute subito dal ricorrente, rappresentando, ad avviso del Collegio, «il danno non patrimoniale da lesione della salute una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza però duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici». Per tale ragione, il Tribunale amministrativo ha ritenuto «inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, sentenza 24 ottobre 2013 – 6 febbraio 2014 – 21 febbraio 2014, n. 2120/2014).

TAR Lazio, Roma, Sez. Prima Quater, sentenza non def. 25.01.2013, n. 896 (.pdf)

TAR Lazio, Roma, Sez. Prima Quater, sentenza 21.02.2014, n. 2120 (.pdf)

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.