Contro l’orientamento della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, in sentenza dell’8.01.2013 resa nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 994/2009 e 978/2010 R.G., ha affermato che, in caso di demansionamento, il danno non patrimoniale subito dal lavoratore è in re ipsa. Secondo i Giudici di Firenze, infatti, in ipotesi di demansionamento, oltre al danno patrimoniale compete al lavoratore interessato il «danno non patrimoniale in conseguenza della lesione di un bene costituzionalmente protetto quale la dignità del lavoratore. Tale danno è in re ipsa e si identifica con la lesione».
Espressamente la Corte di Appello di Firenze si è discostata sul punto dall’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, così motivando: «non sfugge al Collegio che la giurisprudenza di legittimità – compresa quella da ultimo formatasi dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2008 – ha ribadito la necessità che del danno sia data la prova e che esso sia indicato con specifiche deduzioni. Tali categorie sistematiche, tuttavia, nei limiti della loro portata pratica, non tengono conto della esistenza di beni tutelabili e protetti ex art. 41 Cost. e 2087 c.c. (quali quelle afferenti la sfera della personalità morale del lavoratore) rispetto ai quali la verificazione di un danno-conseguenza non è elemento costitutivo, poiché l’ordinamento tutela in sé alcuni valori fondamentali della persona, quali la dignità del lavoro, la libertà di espressione, la libertà di associazione ecc. D’altro canto, quando è leso il bene salute (art. 32 Cost.) e si verifica una perdita dell’integrità (c.d. danno biologico) il danneggiato non deve dedurre alcuna prova delle concrete ricadute della lesione nella vita di relazione, presumendosi che una certa diminuzione di capacità comporti una limitazione alla vita personale e sociale. Egualmente, dunque, quando la lesione attenga ad un interesse che sia costituzionalmente protetto indipendentemente dalle ricadute che possa avere nella vita personale o di relazione, il danno si identifica con la lesione medesima».
Proprio in ragione dell’esposto principio, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto ravvisabile in re ipsa il danno non patrimoniale in una fattispecie nella quale «il comportamento datoriale si è risolto in una lesione alla dignità mediante una repentina e completa dequalificazione».

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.