Con ordinanza 22 giugno 2017, n. 15590, la Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI, ha ribadito il principio secondo cui il giudizio di proporzionalità è estraneo alla valutazione sulla sussistenza del fatto contestato, ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300/1970, come modificati dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012).

Nel caso concreto, il ricorrente – lavoratore licenziato per «espressioni gravemente ingiuriose pronunziate, con tono arrogante e minaccioso, all’indirizzo del responsabile del personale della società» datrice di lavoro – lamentava «come nella specie gli elementi caratterizzanti la condotta posta in essere inducevano ad escludere la legittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione irrogata».

La Suprema Corte, per converso, ha ribadito il principio secondo cui «in relazione a quanto previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’area del fatto contestato non può estendersi sino a ricomprendervi la gravità del comportamento di rilievo disciplinare, ostandovi il tenore testuale del comma 4 dell’art. 18, che fa rientrare il difetto di proporzionalità tra “le altre ipotesi” di insussistenza della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo) per le quali è prevista dall’art. 18, comma 5°, la tutela indennitaria».

Nell’occasione, i Giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di osservare «come […], in ogni caso, la nozione di giusta causa sia nozione legale, sicché il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi (la cui natura esemplificativa ultimamente confermata anche da: Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830)», e che «ciò non esclude, tuttavia, che egli ben possa far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità, con accertamento da operare caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi (Cass. 23 marzo 2016, n. 5777; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906)».

La premessa, nondimeno, è valsa a corroborare nella specie una declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche in virtù del principio consolidato secondo cui «il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003)».

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.