Nella seduta del 10 luglio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo “Schema di Decreto Legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 29 aprile 2016, n. 57”.

Come comunicato dal Consiglio dei Ministri, con il decreto si introducono:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  8. l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

Su un piano di dettaglio, l’articolo 10 dello schema di decreto legislativo di riforma del Giudice di Pace prevede anzitutto, nel settore civile, l’attribuzione di competenze delegate, attraverso la possibilità di delega di provvedimenti definitori da parte del Giudice titolare del procedimento:

  1. per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
  2. per i provvedimenti possessori;
  3. per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
  4. per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
  5. per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
  6. per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
  7. per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Sempre in materia civile, sulla scorta della Legge delega n. 57/2016, è previsto l’ampliamento della competenza del Giudice di Pace, con previsioni di innalzamento del valore di cognizione, nonché di mantenimento ed estensione delle materie, per i procedimenti introdotti a decorrere dal 30 ottobre 2021:

  1. estensione per valore da euro 5.000 ad euro 30.000 della competenza nelle cause relative a beni mobili;
  2. estensione per valore da euro 20.000 ad euro 50.000 della competenza nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti;
  3. estensione da euro 1.100 ad euro 2.500 dei casi di decisione secondo equità;
  4. cause relative ad apposizione di termini;
  5. cause in materia di condominio negli edifici;
  6. procedimenti di espropriazione forzata di cose mobili.

Negli stessi termini, sono devolute alla competenza del Giudice di Pace le cause in materia di diritti reali e di comunione di ritenuta minore complessità, e segnatamente le seguenti:

  1. cause nelle materie (distanze) di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
  2. cause relative alle materie (luci e vedute) di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
  3. cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
  4. cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, capo III, sezione I del codice civile;
  5. cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, capo III, sezione II del codice civile;
  6. cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
  7. cause in materia di usufrutto, uso e abitazione di cui al libro terzo, titolo V del codice civile;
  8. cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
  9. cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
  10. cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, capo II, sezione I del codice civile.

Parimenti, risultano attratte alla competenza del Giudice di Pace le cause in materia di diritti reali e di comunioni che non superino il valore di euro 30.000, e segnatamente le seguenti:

  1. cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
  2. cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezione II del codice civile;
  3. cause in materia di accessione;
  4. cause di cui agli articoli 948 (azione di rivendicazione) e 949 (azione negatoria) del codice civile;
  5. cause di regolamento di confini;
  6. cause in materia di superficie;
  7. cause in materia di costituzione, acquisto ed estinzione delle servitù prediali, nonché di accertamento della servitù di cui all’articolo 1079 del codice civile;
  8. cause di impugnazione della divisione che ha per oggetto beni immobili di cui all’articolo 1113 del codice civile;
  9. cause di scioglimento di comunione su beni immobili.

Un ulteriore ventaglio di competenze concerne, poi, i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, ed in particolare i seguenti:

  1. autorizzazione a vendere beni mobili ereditari di cui all’art. 747 del codice di procedura civile;
  2. procedimento per la fissazione di termini di cui all’articolo 749 del codice di procedura civile;
  3. procedimenti relativi a rimozione dei sigilli, opposizione ed inventario di cui agli articoli 763, 764, 765 e 769 del codice di procedura civile;
  4. provvedimenti che dispongono la proroga per la redazione dell’inventario delI’eredità accettata con beneficio di inventario, di cui all’art. 485 del codice civile;
  5. nomina del curatore ereditario di cui agli articoli 528, 529 e 520 del codice civile;
  6. procedimenti per la fissazione di termine per la presentazione del testamento olografo e la cancellazione di periodi o frasi di carattere non patrimoniale, nonché per l’apertura e pubblicazione del testamento segreto, di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile;
  7. procedimenti per la nomina della persona cui affidare i documenti dopo la divisione ereditaria, di cui all’articolo 736 del codice civile;
  8. procedimenti per l’autorizzazione a vendere cose deperibili o di dispendiosa custodia, di cui all’articolo 1211 del codice civile;
  9. procedimenti per la determinazione del locale idoneo al deposito della cosa venduta e delle cose mobili diverse dal danaro e dai titoli di credito, di cui all’articolo 1514 del codice civile;
  10. procedimento di nomina del commissario per la vendita della cosa per conto e a spese del compratore, di cui all’articolo 1515 del codice civile;
  11. procedimento per l’autorizzazione all’apertura forzata della cassetta di sicurezza, di cui all’art. 1841 del codice civile;
  12. procedimenti volti ad ottenere i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, di cui all’articolo 1105, terzo comma, del codice civile, nonché di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni relativi alla comunione, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
  13. procedimenti per la riabilitazione del debitore protestato, di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Risultano, infine, devoluti al Giudice di Pace, in questo caso a decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del decreto, gli affari tavolari inerenti a:

  1. contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento, anche non immediato, della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull’immobile trasferito;
  2. ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.