Con decisione semplificata (ordinanza n. 17613 del 14 luglio 2017), stante giurisprudenza analoga e consolidata in materia, la Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI, ha escluso la ricorrenza dell’obbligo contributivo – da Gestione Commercianti INPS – in capo all’amministratore di società a responsabilità limitata che «non esercitava attività diversa da quella istituzionalmente rientrante nelle funzioni di amministratore della società, svolgendo lo stesso prevalentemente compiti di coordinamento e controllo dell’attività espletata».

Nell’occasione, la Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare e ribadire:

a) che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge «è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685)»;

b) che non risulta sufficiente a fondare l’obbligo contributivo (da Gestione Commercianti INPS) lo «svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, se non in maniera del tutto minoritaria “rispetto agli altri regolari costanti e preponderanti fattori produttivi”»;

c) che, parimenti, «la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) non può di per sé sola può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda, svolta nell’ambito dell’intero ciclo produttivo da altri dipendenti, addetti all’attività meramente esecutiva».

In forza dei principi esposti, è stato rigettato nella specie il ricorso in Cassazione proposto dall’INPS, con conseguente definitivo accoglimento dell’opposizione spiegata dal ricorrente, amministratore di s.r.l.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.