Si registra un nuovo arresto della giurisprudenza di legittimità teso a dilatare, “per ragioni logiche prima che giuridiche”, i confini della nozione di “insussistenza del fatto contestato” nel licenziamento disciplinare (nella fattispecie, in una ipotesi di rivendicato licenziamento per giusta causa).

Viene ribadito, in via interpretativa, il necessario ampliamento logico della teoria del fatto materiale, sussumendosi nella nozione di “insussistenza del fatto contestato” anche la ipotesi del fatto esistente ma non imputabile al lavoratore, perché non vi è la prova che l’abbia commesso.

Nella recentissima sentenza 18 luglio 2017, n. 17736, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha all’uopo statuito i seguenti principi:

«Del tutto correttamente […] la Corte romana ha ritenuto che “non è più in discussione la illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa”, per cui, una volta escluso, contrariamente al primo giudice, l’inferiore requisito dimensionale, ha applicato il quarto comma dell’art. 18 novellato che certamente ricomprende quale fatto insussistente quello che il lavoratore non ha commesso.

Invero la nozione di “insussistenza del fatto contestato” ai fini dell’applicabilità della tutela di cui al quarto comma dell’art. 18 della I. n. 300 del 1970, così come modificato dall’art. 1, co. 42, I. n. 92 del 2012, è stato precisato da plurime pronunce di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 13178 del 2017, con la giurisprudenza ivi richiamata; in particolare v. Cass. n. 10019 del 2016 che equipara ai casi di condotta materialmente inesistente anche quelli “di condotta che … non sia imputabile al lavoratore stesso”), sicché in tale comma va sussunta, per ragioni logiche prima che giuridiche, la fattispecie di condotta addebitata a soggetto che non vi è prova che l’abbia commessa, risultando implausibile che possa riconoscersi responsabilità disciplinare per un fatto fenomenicamente accaduto ma non attribuibile al lavoratore al quale è stato contestato».

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che il mancato esercizio del potere officioso del giudice in ordine alla prova del requisito dimensionale non può comportare nullità della sentenza, ma, semmai, può risolversi in un vizio dell’accertamento dei fatti di causa.

Secondo la Cassazione, infatti, «il mancato esercizio del potere officioso non può mai determinare un error in procedendo tale da causare la nullità della sentenza così come invece prospettato da parte ricorrente, ma può eventualmente ridondare in vizio dell’accertamento circa i fatti di causa (cfr. tra altre Cass. n. 16997 del 2002; Cass. n. 15633 del 2003), pur tuttavia sindacabile nei soli limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., osservando le prescrizioni enunciate da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) ignorate invece dal motivo in esame».

In ragione di quanto precede, il ricorso per Cassazione proposto dalla società datrice di lavoro è stato rigettato, con conseguente conferma della sentenza reintegratoria e risarcitoria emessa dalla Corte d’Appello di Roma.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.