Difetta della natura commerciale, ai fini della contribuzione presso la Gestione Commercianti INPS, l’attività della società di persone destinata alla locazione degli immobili di proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare.

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI, nella ordinanza 21 luglio 2017, n. 18149.

Nel caso di specie, rigettata in primo grado l’opposizione ad avviso di addebito INPS per pretesi contributi afferenti alla Gestione Commercianti, la Corte di Appello di Torino accoglieva il gravame proposto dall’interessato, socio di società in nome collettivo, giacché non vi era «prova dello svolgimento, da parte dell’opponente, di un’attività imprenditoriale, svolta con abitualità e prevalenza, organizzata e diretta, con il lavoro proprio», e, d’altro canto, «la sola attività svolta dalla società […] – di cui il ricorrente era socio – consisteva nella riscossione dei canoni di locazione dell’unico bene immobile di cui essa era proprietaria».

La Corte territoriale, in sostanza, riteneva insussistenti i presupposti di legge per il sorgere dell’obbligo contributivo, escludendo sia l’esercizio di attività commerciale da parte della s.n.c., sia il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale del ricorrente, al cospetto di una attività limitata alla locazione dell’unico immobile di proprietà della società ed alla riscossione dei relativi canoni (attività peraltro esercitata dal commercialista della società medesima).

Le suddette conclusioni sono state condivise dalla Cassazione, secondo cui «la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 17643/2016, cit.; Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017)».

Ricorda, poi, la Corte che la verifica sulla sussistenza dei requisiti e presupposti per il sorgere dell’obbligo contributivo, e, con essi, della natura commerciale dell’attività svolta dalla società, è giudizio di merito – insindacabile in sede di legittimità ove, come nella fattispecie, appaia adeguatamente motivato e privo di illogicità e contraddizioni – da effettuarsi in concreto, sicché «non rileva di per sé il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016, cit.)».

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.