La circostanza che un’impresa comunale sia sciolta e le sue attività siano trasferite in parte al Comune ed in parte ad un’altra impresa comunale non costituisce, di per sé, un ostacolo all’applicabilità della Direttiva 2001/23/CE, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 20 luglio 2017 resa nella causa C‑416/16, Luís Manuel Piscarreta Ricardo contro Portimão Urbis EM SA, in liquidazione, Município de Portimão, e Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA.

Nel caso di specie, il sig. Piscarreta Ricardo era stato assunto, nell’ottobre del 1999, a tempo indeterminato, dal Comune di Portimão per svolgere le funzioni di “tecnico del turismo”.

Nell’ottobre del 2008, il sig. Piscarreta Ricardo aveva cessato di svolgere le proprie funzioni presso il Comune, passando a svolgerle, sempre a tempo indeterminato, presso l’impresa comunale Portimão Turis EM SA, che nel 2010 veniva incorporata alla Portimão Urbis.

Presso tale ultima impresa il sig. Piscarreta Ricardo svolgeva le funzioni di amministratore e, in seguito, di direttore, per poi richiedere ed ottenere aspettativa non retribuita.

Nell’ottobre del 2014 il Comune di Portimão decideva di sciogliere la Portimão Urbis, della quale era unico azionista. Una parte delle attività di tale impresa veniva rilevata dal Comune medesimo (ovverosia la gestione del sistema di trasporti, la gestione delle strutture di sviluppo economico, come il mercato di vendita all’ingrosso, il centro fieristico ed espositivo e il padiglione multiuso, la gestione della vendita ambulante nonché quella dei mercati e delle fiere tradizionali), mentre l’altra parte delle attività (ovverosia la gestione dello spazio pubblico, inclusa la relativa attività pubblicitaria, l’occupazione del suolo pubblico e il parcheggio pubblico urbano di superficie e sotterraneo, la gestione delle strutture collettive e la prestazione di servizi nel settore dell’istruzione, dell’azione sociale, della cultura e dello sport, il funzionamento del teatro comunale di Portimão, della fattoria didattica, della casa Manuel Texeira Gomes e dei centri comunitari) veniva esternalizzata all’Emarp, della quale il Comune era parimenti unico azionista.

Il lavoratore, tuttavia, non veniva preso in considerazione né dal piano di municipalizzazione, né dal piano di esternalizzazione, e veniva informato che il suo contratto di lavoro era cessato.

A quel punto, il lavoratore pretermesso decideva di adire il giudice del rinvio chiedendo di dichiarare il suo licenziamento illegittimo ed adducendo il fatto che aveva avuto luogo un trasferimento di stabilimento della Portimão Urbis al Comune di Portimão e all’Emarp.

La Corte di Giustizia dell’UE, investita del rinvio pregiudiziale, ha constatato, anzitutto, che l’esser, nell’ambito di tale operazione, il cedente un’impresa comunale e i cessionari un Comune e un’altra impresa comunale «non osta, di per sé, a che la direttiva 2001/23 sia applicabile a detta operazione», giacché «la circostanza che il cessionario sia una persona giuridica di diritto pubblico non consente di escludere l’esistenza di un trasferimento rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23 […] (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punti 25 e 26) o un comune (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)».

Dirimente, ai fini dell’applicazione della Direttiva 2001/23/CE, resta il fatto che il trasferimento debba «riguardare un’entità economica che conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a., C‑458/12, EU:C:2014:124, punto 30)».

A tale riguardo, ricorda la Corte, «occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui al procedimento principale, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, il trasferimento o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento, nonché la durata di un’eventuale sospensione di queste ultime. Resta inteso che tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 32)».

D’altro canto, «il semplice fatto che un’entità economica abbia rilevato l’attività economica di un’altra entità non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l’identità di quest’ultima. Infatti, l’identità di una tale entità non può essere ridotta all’attività che le è affidata. Essa emerge da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 41)».

La Corte ricorda, altresì, che «è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita. Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga (sentenze del 12 febbraio 2009, Klarenberg, C‑466/07, EU:C:2009:85, punti da 46 a 48, nonché del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punti 33 e 34)».

Nel caso concreto, precisa la Corte, «spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi ricordati […], se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’identità dell’entità trasferita sia stata conservata».

In forza delle suddette premesse, la Curia UE ha statuito il seguente principio nella ricordata sentenza Piscarreta: «Da quanto precede deriva che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 dev’essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest’ultimo, e in parte a un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva, a condizione che l’identità dell’impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare».

In relazione, poi, al caso concreto ed alla posizione di aspettativa non retribuita sussistente in capo al lavoratore, la Corte di Giustizia ha statuito il seguente principio: «Una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di “lavoratore”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva».

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.