L’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017, come convertito dalla Legge n. 96/2017, ha dettato la nuova disciplina del lavoro occasionale, che, di fatto, ha preso il posto degli abrogati voucher da lavoro accessorio.

In forza della suddetta disposizione, sono state disciplinate le c.d. “prestazioni di lavoro occasionali”, definite come le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali prestazioni di lavoro occasionali possono essere acquisite soltanto nei confronti di soggetti con i quali l’utilizzatore non abbia in corso o non abbia cessato da almeno 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Possono ricorrere a tali prestazioni di lavoro occasionali:

  1. le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il c.d. “Libretto Famiglia” (di cui al comma 10 della disposizione);
  2. gli altri utilizzatori, mediante il c.d. “contratto di prestazione occasionale” (di cui al comma 14 della disposizione);
  3. le pubbliche amministrazioni, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali ed in materie circoscritte (nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative).

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto alle seguenti tutele:

  • assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS;
  • assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • riposo giornaliero, pause e riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003;
  • tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
  • esenzione da imposizione fiscale sui compensi percepiti;
  • non incidenza dei compensi percepiti sul rispettivo stato di disoccupato;
  • computo dei compensi percepiti ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario abilitato, all’interno di apposita piattaforma informatica INPS.

Attraverso la suddetta piattaforma è possibile acquistare il ricordato “Libretto Famiglia”, ossia un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni rese a persone fisiche (non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, ed il premio assicurativo INAIL, stabilito nella misura di 0,25 euro.

Rigorosi sono gli adempimenti e gli obblighi informativi prescritti, come peraltro precisati dalla circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107.

Per quanto concerne l’utilizzo delle prestazioni occasionali nelle ulteriori ipotesi, ed in particolare nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, sono stabiliti cogenti limiti dal comma 14 della disposizione in esame.

In particolare, è vietato il ricorso al c.d. “contratto di prestazione occasionale”:

  1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. da parte delle imprese del settore agricolo (salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 della disposizione, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);
  3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Anche in questo caso è prevista l’attivazione della prestazione occasionale attraverso la piattaforma informatica INPS, secondo le disposizioni di legge e le istruzioni operative fornite dall’Istituto previdenziale (si v. all’uopo la già ricordata circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Il compenso minimo orario previsto è pari a 9 euro (tranne che nel settore agricolo, ove si fa riferimento alla retribuzione oraria del CCNL) e, pure in questa ipotesi, sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS ed il premio assicurativo INAIL.

Sono previste dure sanzioni per i datori di lavoro privati nel caso di superamento dell’importo di Euro 2.500 corrisposto al medesimo prestatore, ovvero nel caso di superamento del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (nel settore agricolo il limite di durata è pari al rapporto tra l’importo di euro 2.500 e la retribuzione oraria prevista dal CCNL), giacché il rapporto andrà incontro alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 500 ad euro 2.500 per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera per cui risulti accertata l’infrazione) in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 17 della disposizione, nonché dei divieti di cui al comma 14 della disposizione.

Gli illeciti amministrativi, infine, non sono soggetti alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.