Deve considerarsi illegittimo il recupero operato dall’INPS nei confronti del trattamento di disoccupazione, in relazione al periodo di preavviso contrattuale, ove non sia stata pagata la indennità sostitutiva del preavviso da parte del datore di lavoro.

Il suddetto principio è stato confermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 26 luglio 2017, n. 18503.

Secondo la Suprema Corte, infatti, l’Istituto previdenziale «non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta».

Precisa la Corte che la tesi contraria dell’INPS, «ancorché abbia il pregio di scongiurare l’efficacia di accordi tra le parti del rapporto di lavoro a danno dello stesso istituto, non appare condivisibile alla luce della normativa che deve essere applicata alla fattispecie in esame».

Ricordano a tal proposito i giudici di legittimità che «l’art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in legge n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. Ed infatti prevede all’ultimo comma che “qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate”».

Discende da quanto precede che «l’Istituto viene sì esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui “all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso”».

Nel caso di specie, non essendovi la prova che al lavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, sebbene nella richiesta di mobilità la società datrice di lavoro avesse barrato la relativa voce, il ricorso in Cassazione esperito dall’INPS è stato rigettato.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.