In data 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il c.d. DDL concorrenza, ovverosia il disegno di legge n. 2085-B, di iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei Deputati, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Diverse sono le novità previste per gli avvocati, a partire dalla possibilità, invero già soggetta a critiche, di esercitare la professione forense in forma societaria con la partecipazione, in misura fino ad 1/3 del capitale sociale, di soggetti non avvocati e nemmeno professionisti.

Secondo il testo provvisorio del disegno di legge, che sul punto apporta modifiche alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), «l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società».

Si prevede, all’uopo, che «presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale» e che, a pena dell’esclusione di diritto del socio, è «vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona».

In ordine alla compagine sociale si prevede, come in parte anticipato, la partecipazione di soci che non sono né avvocati, né professionisti iscritti ad albi, e di soci che non sono avvocati ma professionisti iscritti ad albi di altre professioni.

Più precisamente, nel DDL concorrenza si statuisce che:

  1. i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
  2. la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  3. i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

A garanzia della personalità della prestazione, si prescrive che «anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti», ed inoltre che «la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione».

Sul piano deontologico, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dal rispettivo albo professionale è indicata quale causa di esclusione dalla società in questione, che, per altro verso, viene assoggettata al rispetto del codice deontologico forense ed alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Ulteriore novità, invero comune agli ulteriori liberi professionisti, inerisce agli obblighi informativi e di preventivo dei compensi di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012, in relazione ai quali viene sancita l’obbligatorietà in forma scritta o digitale.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.