Il DDL concorrenza (disegno di legge n. 2085-B, relativo alla “Legge annuale per la concorrenza ed il mercato”), definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2017, prevede diverse novità per le farmacie.

La prima di queste, invero già soggetta a critiche, è rappresentata dalla possibilità di attribuire la titolarità di farmacie a società con partecipazione di soci non farmacisti.

Il DDL concorrenza modifica sul punto l’articolo 7 della Legge n. 362/1991 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”), estendendo la possibilità di titolarità alle società di capitali ed abrogando i requisiti professionali prima previsti per i soci farmacisti.

Il nuovo comma 1 dell’art. 7 L. n. 362/1991 prevede, infatti, che «sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata», mentre il nuovo comma 2 della disposizione, elidendo i pregressi riferimenti ai requisiti professionali dei soci, statuisce che «la partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica», e che alle dette società «si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8» (“Gestione societaria: incompatibilità”) della medesima Legge.

I requisiti di professionalità e di idoneità sono, per converso, fatti salvi soltanto in capo al direttore della farmacia, che potrà non essere socio (ma, ad esempio, dipendente), ed al suo sostituto temporaneo (il quale parimenti potrà non essere socio della compagine societaria) ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Legge n. 475/1968, come sostituito, a sua volta, dal DDL concorrenza.

Viene meno il limite pregresso di 4 farmacie in capo alla medesima società, in forza della abrogazione del comma 4-bis dell’art. 7 L. n. 362/1991 (secondo cui ciascuna società poteva essere titolare dell’esercizio «di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale»).

Anche la suddetta previsione ha destato forti critiche, potendo la stessa, lungi dal favorire la concorrenza, comportare situazioni di oligopolio.

Né sembrano arginare del tutto la suddetta preoccupazione la previsione secondo cui i titolari dell’esercizio di farmacie private potranno «controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» e la devoluzione dei poteri di controllo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

All’articolo 2 della Legge n. 475/1968 è aggiunto, in coda, il nuovo comma 2-bis (relativo alle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione nei Comuni con meno di 6.600 abitanti), secondo cui: «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

È prevista l’estensione, nei confronti delle farmacie, della fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, tramite la modifica dell’articolo 92, comma 4, del Decreto Legislativo n. 219/2006.

Viene ridotta da 10 a 3 anni la condizione di mantenimento della gestione associata nel caso di vittoria dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche (per l’appunto in gestione associata), mediante la modifica dell’articolo 11, comma 7, del Decreto Legge n. 1/2012.

Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo dei medicinali, in luogo della consegna del foglietto sostitutivo autorizzato da parte del farmacista, già indicata ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 219/2006, è previsto che sia il cittadino a scegliere «la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

Sono, infine, parzialmente liberalizzati gli orari di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con il SSN, fermi restando i livelli minimi di servizio.

A tal fine, l’articolo 1, comma 165, del DDL concorrenza dispone che «gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio».

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.