Nella ordinanza 4 settembre 2017, n. 20710, la Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, sulla scorta della propria pregressa giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 24729), ha statuito che «ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio».

Nella fattispecie, pur negandosi che la proposizione dell’istanza di gratuito patrocinio (rectius, patrocinio a spese dello Stato) al Giudice competente si configuri come un rimedio di carattere impugnatorio (dopo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), è stata nondimeno accordata prevalenza alla effettività del diritto di difesa del non abbiente.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine – consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale».

In applicazione dei suesposti principi di diritto, è stata cassata con rinvio l’impugnata ordinanza del Tribunale di Udine (del 3 dicembre 2013), nella parte in cui aveva stabilito che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non potessero retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.