Nella recente sentenza 3 ottobre 2017, n. 23054, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito il principio secondo cui alle violazioni in materia di lavoro ed alla maxi-sanzione prevista per il lavoro “nero”, nella ipotesi di concorso materiale, non si applica l’istituto del cumulo giuridico, non potendo pertanto le condotte interessate essere unificate dal vincolo della continuazione.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, «l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur prevedendo l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – in cui con un’unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime – non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni -, atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l’art. 81 cod. pen., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte cost., n. 421 del 1987)».

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, a conferma di propria pregressa giurisprudenza (cfr. sentenze n. 24655 del 06.10.2008 e n. 391 del 19.01.1996), ha ribadito che «l’istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile alle violazioni amministrative in materia lavoristica», corroborando la correttezza delle conclusioni raggiunte dalla Corte di Appello di Milano.

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.