Nella sentenza n. 10266/2018, depositata il 27 aprile 2018, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto in relazione agli atti del processo in forma di documento informatico: «Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna» (cfr. Cass. Civ., SS. UU., sentenza 27.02.2018-27.04.2018, n. 10266).

Il suddetto principio di diritto discende anzitutto, secondo il supremo consesso, dal diritto dell’UE, e, segnatamente, dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015, e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Precisano, infatti, le Sezioni Unite che «secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature […] sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna».

Parimenti, aggiunge la Suprema Corte, «secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES».

Non è dunque il formato del documento informatico “PDF” o “P7M” ad essere dirimente. Ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente (in uno dei due formati indifferentemente), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo.

Le Sezioni Unite richiamano, all’uopo ed in particolare, i documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale (c.d. AgID, istituita con Decreto Legge n. 83/2012 e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri), secondo cui «[…] la firma digitale è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l’autenticità e l’integrità di documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di: a) autenticità, perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento; b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione); c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento) […]», nonché le specifiche tecniche del processo telematico contenute nell’art. 12 del provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014 (in attuazione dell’art. 34, co. 1, del D.M. n. 44/2001).

Nella fattispecie, le Sezioni Unite non hanno rinvenuto alcuna violazione di norme di diritto interno e/o dell’UE, dinanzi a rilievi del collegio remittente incentrati su modalità diverse di firma digitale «egualmente ammesse dall’ordinamento, nazionale ed euro-unitario, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>», senza tuttavia affrontare, per assorbimento e perché ritenuta «non … strettamente rilevante», la ulteriore e delicata questione circa l’operatività o meno della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in caso d’ipotetica violazione di specifiche tecniche.

* Autore immagine: 123RF.

Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.