Con Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (in GU n. 226 del 28.09.2018 ed in vigore dal 29.09.2018), è stata prevista la possibilità di accesso alla CIGS in deroga per le imprese in crisi.

Difatti, secondo l’art. 44 D. L. n. 109/2018, rubricato «Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi»:

«1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi».

Le prime indicazioni operative sono provenute dalla Circolare n. 15/2018, del 4 ottobre 2018, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, secondo cui:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pertanto dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni – sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale».

Chiarisce altresì la Circolare n. 15/2018 che «il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato decreto-legge n. 109/2018 è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale».

Nel caso di CIGS in deroga richiesta per cessazione dell’attività produttiva, con prospettive di cessione con riassorbimento occupazionale, l’accento viene poi posto sulla necessità che «si ravvisino congiuntamente le […] condizioni indicate all’articolo 2 del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2017», vale a dire:

a) la presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;

b) la stipula di uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) la presentazione di un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;

d) la presentazione di un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al trattamento di CIGS è collegata alla prospettiva di reindustrializzazione del sito produttivo, chiarisce la circolare, «il concreto piano di interventi può essere presentato dall’impresa richiedente ovvero dall’impresa terza cessionaria ovvero dal Ministero dello sviluppo economico».

Risulta infine possibile, «anche in alternativa ai processi sopra descritti», l’accesso al trattamento di CIGS in deroga «quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione», richiedendosi, in tale ipotesi, «la condivisione dell’accordo da parte della/e Regione/i».

In ordine alla procedura da seguire per la presentazione delle istanze, precisa la circolare che, «in considerazione della specificità dell’intervento, a tali istanze non si applica il procedimento di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015».

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.