Con DPCM dell’11.03.2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, in GU n. 64 dell’11.03.2020) sono state dettate nuove misure restrittive per le imprese ed il lavoro, estese all’intero territorio nazionale.

Dette misure sono state rivedute ed ulteriormente rafforzate mediante Ordinanza del Ministero della Salute del 22.03.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (in GU n. 75 del 22.03.2020), e DPCM del 22.03.2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, in GU n. 76 del 22.03.2020).

In forza dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22.03.2020, in particolare, “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Il DPCM del 22.03.2020, a sua volta, circoscrive ulteriormente le attività ed i servizi consentiti.

Le nuove misure, per espressa previsione dell’art. 2 del DPCM 22.03.2020, “producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020”.

Da ultimo, il quadro è stato ulteriormente innovato dal Decreto Legge n. 19/2020 del 25.03.2020 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in GU n. 79 del 25.03.2020) e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020 (“Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, in GU n. 80 del 26.03.2020), provvedimento, quest’ultimo, che ha modificato l’elenco delle attività consentite.

Ultimo aggiornamento: 26.03.2020.

* Autore immagine: 123RF.

blank
Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.