È stato approvato in data 13 maggio 2020 lo schema di Decreto Legge c.d. “Rilancio”, contenente un poderoso pacchetto di misure riferite, in particolare, a salute e sicurezza, sostegno alle imprese e all’economia, lavoro e politiche sociali, disabilità e famiglia, enti territoriali, fisco, risparmio nel settore creditizio, turismo e cultura, editoria, infrastrutture e trasporti, sport, giustizia, agricoltura, ambiente, istruzione, università e ricerca, innovazione tecnologica, coesione territoriale, concorsi e lavoro agile nella pubblica amministrazione.

Particolare rilievo assumono, in questa sede, le misure in materia di lavoro, ove si registra il potenziamento delle tutele già previste dal D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.

A garanzia degli ammortizzatori sociali, è istituito presso il MEF un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga, nonché dell’assegno ordinario.

In relazione agli ammortizzatori, il Decreto “Rilancio” modifica il “Cura Italia” e prevede per le aziende che abbiano già completamente utilizzato le prime 9 settimane – per riduzione o sospensione di attività lavorativa – di richiedere ulteriori 5 settimane con la causale “emergenza COVID-19”, nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (per un totale dunque di 14 settimane).

In aggiunta, per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, sono concesse ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali.

Una deroga è prevista per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi e spettacolo, che potranno utilizzare le predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.

Risulta chiaro che, al di là della superiore eccezione, per la maggior parte delle aziende si potrà andare incontro ad una scopertura, che potrà essere colmata attraverso strumenti come lo smaltimento di ferie e permessi, gli ammortizzatori sociali ordinari, ovvero ancora il nuovo strumento di accesso alla formazione – attraverso la rimodulazione parziale dell’orario di lavoro – a carico del c.d. “Fondo Nuove Competenze” (da attivarsi attraverso accordi sindacali di secondo livello).

Ulteriori disposizioni specifiche sono dettate per il lavoro agricolo.

Di particolare rilievo risulta la norma che sottrae alle Regioni i trattamenti di integrazione salariale in deroga successivi alle 9 settimane, demandandoli all’INPS.

Sono, poi, previste misure di semplificazione per l’accesso agli ammortizzatori sociali, attraverso la richiesta di pagamento diretto avanzata dai datori di lavoro che non anticipano i medesimi.

In materia di licenziamenti, particolarmente pressante risulta il vincolo posto dal divieto per 5 mesi – decorrenti dal 17 marzo 2020, e dunque fino al 17 agosto 2020di effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché dalla sospensione, nello stesso periodo, delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Sempre per far fronte all’emergenza, è introdotta la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015.

La dizione “condizioni” risulta tuttavia infelice, giacché a rigore permangono i limiti di durata e di proroghe, e financo gli intervalli di attesa per il rinnovo. Ed, inoltre, l’attuale formulazione rischia di lasciar fuori la somministrazione di lavoro.

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.