Mediante la Legge 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03.07.2023, n. 153), il c.d. Decreto Lavoro adottato dal Governo Meloni (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48) è stato convertito in Legge.

Di seguito le principali misure, segnatamente in materia di Assegno di inclusione, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e prestazioni occasionali nel settore fieristico e termale.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituito l’Assegno di inclusione, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro».

L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti:

  • dei componenti con disabilità;
  • dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età;
  • dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

L’articolo 2 del Decreto detta i requisiti per l’accesso alla misura, tra cui in particolare la residenza in Italia da almeno 5 anni (di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo) e stringenti requisiti reddituali e patrimoniali.

Per il beneficiario dell’Assegno di inclusione, è richiesta la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta (come indicate nell’articolo 8, commi 3 e 3-bis, del Decreto).

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi relativi al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa ex art. 6, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 L. n. 604/1966.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’incentivo dell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lett. a), L. n. 388/2000, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero di cui all’art. 10, co. 2, del Decreto). In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto al datore di lavoro, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione sempre dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’incentivo in questione è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscano l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, previsto dall’art. 5 del Decreto.

Cambiano, all’insegna della flessibilità, le causali previste per le assunzioni a tempo determinato.

Le nuove causali per le assunzioni a termine, nel testo emendato dell’art. 19, co. 1, D. Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori».

Cambia, all’insegna della flessibilità, anche la disciplina di proroghe e rinnovi del contratto di lavoro a termine.

Difatti, ai sensi del nuovo art. 21, co. 01, D. Lgs. n. 81/2015:

«Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1».

Il Decreto Lavoro, come convertito, ha inoltre stabilito a chiusura del cerchio che «ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati […] si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore» del Decreto medesimo. Si segnala da ultimo, tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro, la possibilità, per i datori di lavoro che operano «nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento», ed occupano fino a 25 lavoratori subordinato a tempo indeterminato, di utilizzare prestazioni di lavoro occasionali con limite complessivo di compensi pari ad Euro 15.000.

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.