Nella recente sentenza 26 luglio 2017, n. 18506, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, cassando sul punto la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze, ha statuito che non è ravvisabile alcun danno esistenziale in re ipsa nella mancanza di lavoro.

Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, «la liquidazione equitativa della componente esistenziale del danno alla persona presuppone la allegazione in concreto e la prova da parte del lavoratore del complessivo peggioramento della qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare sicché non è configurabile un danno implicito nella mancanza di lavoro ma spetta all’interessato allegare precisi elementi di fatto e fornire la prova del danno, anche avvalendosi di presunzioni (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014, n. 18207)».

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accordato il risarcimento del danno non patrimoniale al lavoratore ritenendo sussistente in re ipsa il danno esistenziale, quale conseguenza della inattività lavorativa cagionata dal datore di lavoro (Poste Italiane s.p.a.).

La società datrice di lavoro censurava in tale parte la sentenza della Corte di Appello di Firenze, ritenendo che la consulenza tecnica acquisita non potesse sopperire alla mancanza di allegazione e di prova del danno da parte del danneggiato.

La Cassazione, investita della questione, ha cassato la decisione di merito, non essendosi la stessa attenuta al suesposto principio di diritto, e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, al fine di provvedere ad un «nuovo accertamento del danno, immune dal vizio di diritto evidenziato».

* Autore immagine: 123RF.

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.