Con ordinanza 18.02.2011, n. 3968, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il principio secondo cui le condizioni che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “debbono sussistere ed essere verificate alla data del licenziamento stesso e non possono consistere in fatti o manifestazioni di volontà sopravvenuti”. Ciò comporta che l’obbligo di repechage – sussistente in capo al datore di lavoro anche attraverso l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – viene meno “nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per far valere il demansionamento”, dal momento che in tale ipotesi “il consenso alla dequalificazione non può essere ritenuto esistente e va anzi escluso”.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 18 febbraio 2011, n. 3968 (.pdf)

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Clemente Massimiani

Clemente Massimiani è Avvocato Giuslavorista nel Foro di Catania, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo e più volte riconosciuto in ambito accademico Cultore della materia di Diritto del Lavoro, con una pluriennale esperienza in materia di Diritto del Lavoro privato e pubblico, Consulenza d’impresa, Relazioni Industriali, Diritto Sindacale e Diritto Previdenziale.